Tribunale Livorno sentenza 1 febbraio 2024 n. 181

Si ringrazia l’Avv. Valeria Mazzotta per l’invio della sentenza.

Per quanto concerne eventuali misure di sostegno idonee a promuovere e favorire una più armoniosa interazione dei rapporti tra figlia e padre e tra il padre e la madre, anche al fine di aiutare la minore nel processo psicologico di separazione/individuazione dalle figure genitoriali. posto che le parti accettino di parteciparvi sarebbe indicata una terapia familiare che lavori sui tre membri del sistema, che strutturi in maniera più efficace e più funzionale i vari sottosistemi, che permetta comunicazioni più pulite e metta in luce le criticità emotive. Non si tratta quindi semplicemente di organizzare occasioni in cui i tre possano parlarsi, bensì di riunire il sistema familiare in un contenitore terapeutico strutturato. Un intervento del genere, difficile da ottenere in ambito di sanità pubblica per la scarsità di risorse, potrebbe essere concordemente ricercata in ambito privato, dovrebbe avere la frequenza di 1-2 incontri al mese, dovrebbe essere architettonicamente accessibile per la sig.ra X e, soprattutto, dovrebbe vedere la partecipazione motivata di tutti e tre (finora, si è registrata l’adesione solo del Sig. X).
Stante che questo tipo di intervento terapeutico non è prescrivibile, perché la costrizione sarebbe anticostituzionale, un’eventuale forzatura perderebbe inoltre di efficacia e ne vanificherebbe gli effetti.
Da tali considerazioni segue anche l’infondatezza del procedimento introdotto in corso di causa dal X ai sensi dell ‘art. 709 ter c.p.c., sul presupposto che il mancato rispetto da parte della figlia delle condizioni di frequentazione con il padre, sia il frutto di una condotta alienante della madre.

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