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PROTOCOLLO DI COSENZA – Linee guida nei casi di presunti abusi sessuali sui minori

Il seguente Protocollo di Cosenza, realizzato dalla Società Italiana Scienze Forensi, si pone l’obiettivo di suggerire le migliori prassi in tema di abuso sessuale sui minori.
Rivolto alle varie figure (Polizia, Carabinieri, Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati, Psicologi e Psichiatri) che si occupano di questo genere di casi, il Protocollo di Cosenza è suddiviso in tre sezioni.
La prima, notitia criminis, indica le migliori prassi nella fase di denuncia, ponendo maggiormente l’attenzione alla necessità di videoregistrare i colloqui con il denunciante e il minore, presunta vittima, e la necessità di verbalizzazione verbatim, riportando fedelmente quanto domandato e quanto riferito.
La seconda sezione, indagini preliminari, pone l’accento sulla necessità di videoregistrare tutte le SIT e di utilizzare una metodologia scientifica durante la Consulenza Tecnica per il Pubblico Ministero.
La terza ed ultima sezione, l’incidente probatorio, suggerisce le prassi da seguire nella delicata fase dell’escussione del minore con l’ausilio di un esperto.
La Società Italiana Scienze Forensi si impegna di effettuare una revisione annuale del Protocollo di Cosenza sotto il profilo scientifico e normativo, garantendo un aggiornamento costante sulle migliori prassi in tema di presunti abusi sessuali sui minori.

NOTITIA CRIMINIS
1. Raccolta testimonianza denunciante

Svolgere un colloquio con il denunciante preliminarmente e individualmente, in assenza del minore.
Ascoltare il denunciante seguendo i criteri del c.d. Memorandum di Ney; in particolare è necessario sapere: a) come l’adulto sia venuto a conoscenza del fatto; b) se e con chi il bambino abbia parlato per primo; c) quanto tempo prima della denuncia; d) che cosa abbia riferito; e) se la persona che denuncia sia la stessa che ha ricevuto la rivelazione del bambino; f) quali motivazioni o interessi possa avere il soggetto a denunciare un eventuale responsabile del fatto (ricavabile dal punto successivo); g) all’interno di quale contesto familiare e relazionale sia avvenuta la denuncia.

2. Raccolta testimonianza minore

Ascoltare il minore in un momento successivo a quello del denunciante, contestualmente alla notitia criminis o immediatamente dopo per ridurre al minimo i fenomeni di rielaborazione e contaminazione. Il minore deve essere ascoltato con maggiore cura e attenzione possibile. Nella raccolta della testimonianza è necessario favorire il racconto libero del minore con l’utilizzo di domande aperte, anziché chiuse. Durante l’escussione è necessario non porre domande o pronunciare frasi suggestive. Nel fare domande è indispensabile non inserire termini non pronunciati dal minore.
Durante l’ascolto del minore (specie se già in età scolare) è preferibile non utilizzare strumenti di ausilio, quali disegni, bambole, giochi perché se si inizia con una fase di “gioco”, tutta l’intervista potrebbe essere fraintesa e affrontata dal minore su un livello “fantastico”.
Per ascoltare il minore, utilizzare protocolli di intervista approvati dalla comunità scientifica internazionale. Nello specifico:

Step-Wise Interview
Intervista Strutturata
Intervista Cognitiva
NICHD

Ove possibile è necessario servirsi della consulenza di un esperto nella raccolta della testimonianza del minore (Psicologo/Psichiatra/Neuropsichiatra Infantile).

3. Videoregistrazione

E’ indispensabile videoregistrare il colloquio con il denunciante e con il minore. In assenza di strumentazione video, deve essere garantita almeno l’audioregistrazione.

4. Documentazione integrale delle dichiarazioni rese

I verbali devono essere redatti in modalità verbatim (trascrizione parola per parola). Devono contenere fedelmente quanto riferito dal denunciante e, in particolar modo, dal minore. Le domande poste devono essere trascritte integralmente. In presenza di video-audio registrazione è possibile stilare i verbali in maniera sintetica, a cui allegare le trascrizioni delle video-audio registrazioni.

INDAGINI PRELIMINARI
5. Videoregistrazione SIT

E’ indispensabile garantire la videoregistrazione (almeno l’audioregistrazione) delle SIT del minore. La Polizia Giudiziaria, l’esperto, il Pubblico Ministero devono sincerarsi di utilizzare tutte le possibili accortezze finalizzate alla tutela del minore e svolgere le attività seguendo procedure corrette e maggiormente utilizzate dalla comunità scientifica (si veda punto 2).
La videoregistrazione (almeno l’audioregistrazione) è indispensabile anche durante le SIT con familiari/parenti del minore nonché con le figure di riferimento coinvolte nelle indagini preliminari.

6. Attività del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

Il Consulente deve utilizzare strumenti evidence-based ai fini dell’accertamento sull’idoneità a testimoniare del minore ed in nessun caso può esprimersi sulla veridicità delle dichiarazioni ovvero sull’attendibilità/credibilità del minore.
E’ indispensabile videoregistrare tutti i colloqui con il minore e con le figure di riferimento, anche gli incontri dedicati alla somministrazione dei tests psicologici. Il CT deve allegare alla relazione consulenziale tutti i video degli incontri ed i protocolli dei tests somministrati in originale.
Nella relazione consulenziale il CT deve indicare a quale modello teorico scientifico si ispira la sua attività, la metodologia utilizzata e, in appendice, indicare una bibliografia i cui riferimenti sono citati all’interno dell’elaborato consulenziale.

INCIDENTE PROBATORIO
7. Audizione Protetta

L’audizione protetta nella fase di incidente probatorio deve essere integralmente videoregistrata e svolta in uno spazio neutro, preferibilmente in una stanza alla presenza del minore e dell’esperto. Tale stanza dovrebbe essere collegata tramite circuito chiuso di videoregistrazione ad altra stanza in cui presenziano tutte le altre figure (Giudice, Pubblico Ministero, Avvocati, Consulenti ecc.).
Il minore deve essere ascoltato mediante l’ausilio di protocolli di intervista scientificamente validati. E’ indispensabile rispettare i tempi del minore e non utilizzare pressioni per ottenere informazioni che il minore apparentemente non vuole ovvero non sa riferire. E’ indispensabile non pronunciare domande o frasi suggestive, ma favorire le domande aperte ed il racconto libero (si veda punto 2).
L’utilizzo di pupazzi, giochi, bambole anatomiche, disegni sono fortemente sconsigliati al fine di favorire il racconto del minore sui presunti fatti. L’esperto non può somministrare tests psicologici (carta e matita et similia) durante questa fase. Egli ha il solo compito di facilitare e favorire la raccolta della testimonianza del minore.
L’esperto incaricato dal G.I.P. a svolgere l’audizione protetta deve garantire, il più possibile, durante l’espletamento delle sue mansioni, obiettività e neutralità. Per tali motivi, è necessario che egli venga a conoscenza esclusivamente di minime informazioni sul caso prima dell’escussione del minore. Nello specifico nome ed età del minore, in che contesto sarebbe avvenuto il presunto abuso e da chi sarebbe stato perpetrato.
E’ sconsigliato l’utilizzo di strumenti tecnici quali citofono, auricolari ecc. per comunicare con il G.I.P. poiché potrebbero distrarre il minore e/o l’esperto durante l’escussione.
 
Altre linee guida di riferimento:
Linee Guida Psicoforensi (2013)
Carta di Noto (2011)
L’ascolto del minorenni in ambito giudiziario – Unicef (2011)
Linee guida per l’ascolto del bambino testimone presso la Questura di Roma (2011)
L’ascolto del minore testimone – Linee Guida Nazionali (2010)
Protocollo di Venezia (2007)
Linee Guida SINPIA (2007)
Aderenti:
Ordine degli Psicologi della Calabria
Consultori Familiari ASP Cosenza
AMI sezione distrettuale di Catanzaro
Camera Minorile Distrettuale “Primo Polacco – Francesco Perrotta” di Catanzaro
AUSAR Formazione
PLP – Psicologi Liberi Professionisti – Calabria

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By Published On: 6 Marzo 2014Categories: Linee Guida0 Comments on Protocollo di CosenzaTags: , Last Updated: 6 Marzo 2014

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