Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato il decreto del giudice tutelare di Parma, impugnato dalla Procura ed ha, di fatto, permesso l’affidamento temporaneo di una bimba di 3 anni ad una coppia di fatto dello stesso sesso. Rispetto ai principi inerenti l’adozione, in tale contesto, secondo il Tribunale, non possono essere esclusi dal novero dei potenziali affidatari i singoli individui e quindi, in base ad un necessario passaggio logico giuridico, anche le coppie di fatto come quelle di consanguinei ovvero dello stesso sesso, legate da qualunque tipo di rapporto, purché con caratteristiche tali da apparire idonee ad assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna, decreto del 31 ottobre 2013
Il Tribunale riunito in Camera di consiglio in persona dei signori:
Dr. Giuseppe Spadaro
Presidente
Dr. Mirko Stifano
Giudice Rel.
Dr. Maria Cristina Zanini
Giudice Onorario
Dr. Enrico Serri
Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visti gli atti del procedimento
rilevato che
– con decreto emesso il 02.07.2013, il Giudice Tutelare di [omissis] dichiarava esecutivo il provvedimento di affido consensuale della minore [omissis], alla coppia di fatto composta da [omissis] per il periodo [omissis], disposto il [omissis] dal Comune di [omissis];
– con ricorso presentato ai sensi degli artt. 739 c.p.c. e 45 bis disp. att. c.c. e depositato il 15.07.2013, il P.M. sede presentava reclamo contro il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento e lamentando che, “indipendentemente da ogni valutazione in merito alla scelta operata dal S.S. (probabilmente finalizzata ad affrontare una problematica socio-giuridica di più ampia portata)”:
a) non risultava acquisito e formalizzato il consenso del padre del minore;
b) risulta incompleto e non sottoscritto il progetto quadro dell’equipe territoriale;
c) non era previsto alcun mantenimento di rapporti con il padre né il complesso degli interventi posti in essere a sostegno della famiglia del minore;
d) non risultava documentata la convivenza degli affidatari posto che [omissis] è solo domiciliato e non residente presso l’indirizzo del [omissis];
e) non era documentato che gli affidatari costituivano una famiglia di fatto od una coppia con un minimo carattere di stabilità né era possibile comprendere perché non fosse stata privilegiata una coppia con figli come indicato dall’art. 2 l. n 184 del 1983;
f) non si comprendeva perché la minore dovesse essere allontanata dalla madre e dalla sorella, già da tempo adeguatamente sostenute dal S.S. o non potesse essere assistita dal padre tanto più che per età, ella può benissimo essere inserita anche a tempo pieno in un asilo lasciando la madre libera per gran parte della giornata;
– il Tribunale procedeva allo svolgimento di un’istruttoria articolatasi nell’audizione degli affidatari e degli operatori del Servizio Sociale nonché nell’acquisizione di documenti;
– all’esito il P.M. insisteva nella sua richiesta rilevando l’assoluta approssimazione con la quale il Servizio aveva predisposto la documentazione di affido e l’assoluta superfluità di un tale provvedimento stante la possibilità di dare adeguato sostegno alla famiglia senza alimentare a confusione di ruoli; sempre secondo il P.M. ricorrente sarebbe inoltre risultato evidente come:
– “la sedicente coppia” vivesse “l’esperienza dell’affido come un surrogato di genitorialità”;
– fosse “incredibile e se vero imbarazzante per un Servizio Sociale la circostanza assunta dell’impossibilità di reperire una coppia con figli idonea all’affido”;
– “la scelta degli affidatari, operata con modalità comparative assolutamente non chiare”, apparisse “frutto di una vera e propria sperimentazione socio-giuridica più che frutto di una ordinaria prassi”.
Ritenuto che
– a livello di disciplina normativa dell’istituto in questione, rileva l’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149), che consente di disporre l’affidamento del minore “ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno” o, in via residuale, ad una comunità di tipo familiare; secondo la consolidata interpretazione giudiziale, le varie soluzioni indicate dalla norma non sono alternative ma puntualmente indicate secondo un ordine, decrescente, di preferenza cosicchè potrebbe farsi luogo ad un affidamento ad “una persona singola” solo in assenza di una famiglia preferibilmente con figli minori;
– i commi 3 e 4 dello stesso art. 4 stabiliscono che il provvedimento di affidamento familiare debba indicare specificamente:
1. le motivazioni di esso
2. i tempi ed i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
3. il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informato il giudice tutelare;
4. il periodo di presumibile durata dell’affidamento, non superiore a 24 mesi e che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine;;
– l’art. 1 della medesima legge individua lo scopo dell’affido eterofamiliare nel perseguimento del miglior interesse del minore al fine di sopperire ad un transitorio periodo di inidoneità del proprio ambiente familiare ed allo scopo di un suo futuro reinserimento nello stesso; tale istituto differisce dunque ontologicamente da quello dell’adozione il quale presuppone la sussistenza di un definitivo stato di abbandono del minore e si propone la completa recisione dei rapporti tra quest’ultimo ed i genitori naturali;
– la diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti di ratio non consente di ritenere applicabili tout court all’affidamento consensuale, le procedure previste per l’adozione, ed, in specie, quelle relative alle modalità di valutazione d’idoneità e di comparazione delle coppie aspiranti all’adozione; peraltro, se deve escludersi il diritto di adottare in capo a soggetti adulti non costituenti una famiglia in senso giuridico, in materia di affido non possono, invece, essere esclusi dal novero dei potenziali affidatari i singoli individui e quindi, in base ad un necessario passaggio logico-giuridico, anche le coppie di fatto (cioè composte da due singoli individui alla cui unione il Legislatore non connette la produttività di effetti giuridici) come quelle di consanguinei ovvero dello stesso sesso, legate da qualunque tipo di rapporto, purchè, qualora entrambi siano incaricati dell’affido, stabili e con caratteristiche tali da apparire idonee ad assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno; a riprova di ciò vale l’argomento per cui, formalmente, la legge non vieterebbe l’affido ad un singolo individuo che fosse componente di una coppia non riconoscibile come famiglia, non rilevando in tale caso la sussistenza e le caratteristiche di tale unione;
– nel caso concreto, in virtù delle considerazioni compiute, si deve ritenere che la circostanza per cui i due componenti della coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento della minore; peraltro, su un piano diverso da quello strettamente giuridico, si deve tenere conto che, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, soprattutto in relazione ad un istituto di carattere strettamente temporaneo come quello dell’affidamento consensuale;
– alla luce di quanto sopra, non paiono decisive le doglianze per cui non sarebbero state documentate ed esplicitate l’effettuazione nonché le modalità di una comparazione tra diverse coppie aspiranti all’affido, trattandosi di procedura tipicamente riferibile all’istituto dell’adozione;
– l’obiezione per cui mancherebbe il consenso formale all’affido della figlia da parte del padre, [omissis] attualmente residente in [omissis], è superata dalla documentazione acquisita in sede di istruttoria (cfr. nota sottoscritta dal predetto datata 25.07.2013);
– l’istruttoria, ed in particolare l’audizione degli affidatari, ha altresì fugato ogni dubbio circa la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni nel Comune di [omissis];
– circa le motivazioni sulla necessità dell’affidamento e la sua sicura temporaneità, si evidenzia che il padre di [omissis] vive stabilmente in [omissis] e torna in [omissis] una volta l’anno circa, incontrando autonomamente la figlia in tali occasioni; la madre della minore ha un’altra figlia per la quale i Servizi hanno elaborato un apposito progetto di sostegno; la donna ha già compiuto un percorso comunitario assieme ad [omissis] e, per sua stessa ammissione (oltre che in base alle osservazioni compiute dal Servizio Sociale che la segue da tempo), non ha ancora conquistato l’autonomia e le competenze genitoriali che le consentirebbero di accudire e crescere adeguatamente entrambe le figlie; inoltre, la medesima ha un lavoro che le impone turni tali da non reperire tempo ed energie sufficienti a seguire tutte e due le bambine; tale quadro è integrato dalla necessità manifestata in modo palese da [omissis], di inserirsi in contesti protettivi stabili, protettivi e caratterizzati da figure di riferimento precise e di fiducia;
– la situazione giustifica dunque pienamente il ricorso all’affido familiare tanto più che lo stesso è espressamente inserito nell’ambito di un progetto nel quale la madre della bambina è consapevolmente impegnata ad creare i presupposti – non ultimo il ricongiungimento in Italia con la madre tutt’ora residente a [omissis] – necessari a renderla in grado di occuparsi della figlia in modo autonomo; del resto è stato pacificamente acquisito il dato per cui entrambi i genitori hanno conosciuto gli affidatari ed hanno creato con loro in ottimo rapporto;
– circa l’opzione di affidare [omissis] ad una coppia di fatto anziché ad una famiglia con figli minori, si rileva che, effettivamente, il provvedimento di affido nulla riferisce circa l’irreperibilità di quest’ultima soluzione. Peraltro alla luce dei principi più sopra esposti, si rileva come né il dettato normativo né l’interpretazione giurisprudenziale pongono il rispetto dell’ordine di preferenza delle soluzioni di affidamento indicate nell’art. 2 della legge n. 84 del 1983 a pena di nullità od inefficacia del provvedimento dispositivo dell’Istituto; ciò è comprensibile in considerazione della ratio perseguita dal Legislatore, costituita dall’assicurare al minore un “ambiente familiare idoneo” di cui è temporaneamente privo ove possa adeguatamente svilupparsi la sua personalità; se questo è lo scopo dell’affidamento, non può escludersi che in casi particolari, a seconda delle circostanze e delle peculiarità denotate dal minore, l’ambito più idoneo possa non essere costituito da un modello di comunità familiare completa – nella quale cioè coesistono sia la figura paterna sia quella materna sia quella dei fratelli -; nel caso concreto, il Servizio Sociale ha motivato la scelta di una coppia senza figli ritenendola funzionale ad un progetto volto ad evitare l’insorgere nella minore di una confusione di ruoli (paventata anche tra i motivi del reclamo), evidenziando che la bambina proviene da un nucleo monogenitoriale ove già esiste una sorella, ed ha chiari i suoi riferimenti parentali, i quali, stanti i lunghi periodi di assenza della figura paterna, avrebbero potuto essere compromessi con il suo inserimento in una famiglia di tipo tradizionale formata da una nuova coppia di genitori e da altri bambini loro figli; inoltre, in base alle osservazioni compiute, gli Operatori hanno rilevato che [omissis] si è sempre relazionata a figure familiari femminili sia in comunità sia nel nucleo originario, così da apparire opportuno un suo inserimento in un contesto esclusivamente maschile del tutto dedicato a lei seppur a tempo determinato; ora, la bontà di tale scelta risulta comprovata dagli ottimi risultati già palesati dall’affidamento (ricavabili dalle audizioni della madre nonché degli operatori del Servizio Sociale) nel pur breve tempo dalla sua attivazione; in tal modo, nella fattispecie, la congruità dell’affidamento risulta comprovata dai fatti così come la sua funzionalità al miglior interesse della minore, obbiettivo primario dell’Istituto nonché oggetto peculiare della competenza del Tribunale per i minorenni;
– sempre in relazione ala scelta della coppia [omissis], il percorso informativo, formativo e valutativo da loro compiuto è ampiamente descritto nella nota 17.06.2013 del Comune di [omissis] e risulta conforme alle disposizioni normative e regolamentari regolanti la materia nonché funzionale all’istituto dell’affido; né sono emersi elementi per porre in dubbio gli esiti delle verifiche e valutazioni fatte dal competente Servizio Sociale;
– l’istruttoria ha evidenziato come la coppia affidataria, al di là delle proprie aspirazioni ad una paternità, sia ben consapevole del proprio ruolo non sostitutivo bensì di supporto alla genitorialità della madre la quale frequenta regolarmente la loro casa assieme all’altra figlia e si è espressa in termini molto positivi sull’andamento dell’affido, precisando che [omissis] ha interiorizzato con precisione le figure adulte di riferimento, non sovrapponendo affatto gli affidatari ai genitori ma chiamandoli ormai zii;
– in considerazione di tali elementi, il provvedimento reclamato non risulta censurabile né in diritto né nel merito, attinente, per quanto riguarda la specifica competenza di questo Tribunale, alla rispondenza dell’affido consensuale disposto al migliore interesse della minore
P.Q.M.
Visto l’art. 445 bis disp. att. c.c.,
definendo il procedimento
respinge
il ricorso
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Bologna il giorno 31 Ottobre 2013
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Mirko Stifano Dott. Giuseppe Spadaro

Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp

Condividi questo post

By Published On: 13 Febbraio 2014Categories: Corte Appello0 Comments on Corte Appello Bologna, Affidamento a Coppia GayTags: , , Last Updated: 13 Febbraio 2014

Leave A Comment

Post correlati

Total Views: 596Daily Views: 1