Criticità della SVA – Statement Validity Analysis
Prima di tutto, è necessario chiarire un punto fondamentale.
Spesso in alcune perizie troviamo la sola applicazione della CBCA. La CBCA rappresenta la seconda fase della SVA, per cui non può essere applicata da sola.
Chiarito questo aspetto, passiamo alle criticità.
L’origine della SVA risale al 1954 quando presso la Corte suprema della Germania dell’Ovest, i magistrati manifestarono l’esigenza di avvalersi di un contributo scientifico da parte di esperti (medici, psicologi) per la determinazione della credibilità di testimonianza rese da minori (De Leo et al., 2005, p. 116). Udo Undeutsch, psicologo forense ne è l’ideatore.
La SVA è una tecnica ideata negli anni cinquanta in Germania per rispondere alla necessità di utilizzare un metodo di valutazione che permettesse di giudicare la validità delle accuse di abuso sessuale rilasciate da minori.
È una metodologia che si compone di tre fasi:
1. intervista semi-strutturata: il formato dell’intervista è finalizzato all’ottenimento della maggior quantità di informazioni possibili attraverso il ricorso a domande destinate a produrre materiale narrativo libero e solo successivamente a domande che richiedono risposte specifiche, si sposteranno poi dal generale al particolare.
2. Criteria Based Content Analysis (CBCA): rappresenta un’analisi qualitativa del contenuto di una data dichiarazione che valuta sistematicamente i contenuti e le caratteristiche delle dichiarazioni ottenute tramite l’intervista, attraverso la verifica della presenza e soddisfazione di una serie di criteri prestabiliti. Il suo obiettivo principale è determinare se le asserzioni ottenute durante l’intervista sono ricordi di un evento realmente vissuto, il prodotto della fantasia o il risultato dell’influenza di altri.
3. Validity Checklist: integra i risultati ottenuti tramite l’analisi con altre informazioni derivate dall’intervista e da fonti esterne. Funge da verifica delle ipotesi generate nel corso dell’intervista e della CBCA.
Trattasi di uno strumento, dunque, piuttosto complesso che, se correttamente impiegato, può essere d’aiuto nella valutazione della testimonianza del minore presunta vittima di abuso, fornendo un parere circa la qualità generica di un portato dichiarativo, senza permettere di esprimere alcun giudizio circa la sua veridicità e validità. Infatti, tale strumento non possiede un grado di consolidamento scientifico tale da poter soddisfare i criteri previsti dalla sentenza Cozzini.
Innanzitutto non possiede una generale accettazione scientifica: dal 1989, anno del primo tentativo di validazione empirica della SVA, fino al 2005 sono stati svolti ben 37 studi di lingua inglese con lo scopo di testare l’effettiva validità dello strumento pervenendo a risultati in gran parte contraddittori e pessimistici sulla sua applicabilità in sede legale.
Altro problema di rilievo nell’applicazione della SVA a fini forensi è che non è uno strumento standardizzato: fino ad oggi non sono ancora state formalizzate delle regole che stabiliscono quanti criteri sui 19 presenti nella CBCA devono essere soddisfatti affinché un resoconto possa essere considerato veritiero.
Oltre a ciò non è ancora ben chiaro, però, quale peso debba essere assegnato a ciascun criterio.
Un altro aspetto di criticità deriva dal fatto che il metodo manca di un qualsiasi supporto teorico. La CBCA si basa sull’ipotesi di Undeutsch che afferma che la narrazione derivante da un evento realmente esperito differisce in contenuto e qualità da una narrazione inventata. Questa però è meramente un’ipotesi di lavoro che postula che certe differenze dovrebbero comparire ma non specifica il perché.
Inoltre, le valutazioni effettuate attraverso la SVA sono altamente soggettive, per cui sottoponendo lo stesso materiale a valutatori diversi si potrebbero ottenere differenti conclusioni.
In sintesi, si possono rilevare le seguenti criticità sull’utilizzo dello strumento SVA:
– non esiste alcuna evidenza scientifica che la CBCA possa produrre riscontri scientificamente attendibili per pervenire a conclusioni circa l’attendibilità, la credibilità e/o la veridicità delle dichiarazioni rese da un minore;
– la SVA manca di un qualsiasi supporto teorico;
– le valutazioni effettuate attraverso la SVA sono altamente soggettive;
– non è possibile applicare la sola CBCA senza l’ultima fase, la Validity Checklist.
A confermare l’inutilizzabilità in Italia di tale strumento da un punto di vista quantitativo, si riporta:
Fino a che il CBCA non sarà esaminato scientificamente con grandi campioni, si suggerisce di evitare l’uso di punteggi precisi, il pesare i criteri o il giungere ad una somma dei punteggi.
La ricerca per valutare la precisione quantitativa del CBCA nel discriminare tra gli eventi realmente avvenuti e gli eventi falsi è ancora in corso (2012).
Esistono in letteratura strumenti (ci riferiamo per esempio alla CBCA o al Reality Monitoring) che si prefiggono tale scopo ma certamente sono ben lungi dall’avere raggiunto un grado di consolidamento scientifico da potere essere considerate “Daubert – certificate” (Gulotta, 2014).
Gulotta G., Camerini G. B. (a cura di), 2014, Linee guida nazionali. L’ascolto del minore testimone, Milano: Giuffré, p. 163
Mazzoni G., Rotriquenz E. (a cura di), 2012, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Milano: Giuffré, p. 363
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