Cassazione, sesta sez. Civile, ordinanza n. 26992/21, Pres. Amendola, Rel. Scoditti
Il secondo sub-motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento. La censura mira a contrastare la statuizione sulla eccezione di nullità di cui vi è menzione nella motivazione della decisione. L’orientamento di questa Corte, richiamato peraltro nella decisione impugnata, è nel senso che nel regime precedente la modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al ctu di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione, in quanto , al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del ctu, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare; ne deriva che non è affetta da nullità – ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa – la consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa (Cass. 5897 del 2011, n. 24792 del 2010).
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp