1. Di che tratta questa sentenza del TAR di cui tanto si parla in questi giorni che ha accolto il ricorso della FNOMCEO riguardo all’Albo dei CTU?
La FNOMCEO (sarebbe il nostro CNOP) ha fatto ricorso contro le nuove categorie dell’Albo CTU introdotte dalla (contestata) recente riforma Cartabia che ha previsto, nell’Allegato “A” del Decreto Ministeriale (DM) n. 109/2023, delle “CATEGORIE DELL’ALBO E SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE”. Cioè, ogni professionista (ad esempio medico o psicologo) poteva scegliere in quale categoria essere inserito riguardo alla specifica competenza posseduta. Il DM 109/23 aveva previsto per la categoria dell’albo “PSICOLOGIA-AREA ADULTI”, i settori di specializzazione:
– “CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITÀ DI STARE IN ATTI”
– “PREVIDENZA ADULTI (INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC)”
– “VALUTAZIONE DEL DANNO”
Queste tre categorie, da sempre di competenza non esclusiva, ma propria anche dei medici, non compaiono nell’area medica delle categorie dell’Allegato “A” del DM 108/23. Richiamo questo stralcio della sentenza del TAR:
«In altri termini, il giudice che avrà bisogno di nominare un consulente tecnico in giudizi in cui vengano in rilievo questioni che riguardano la capacità di intendere e volere ovvero la capacità di stare in atti ovvero gli istituti di previdenza legislativamente previsti in favore degli adulti (indennità di accompagnamento, legge 104, amministrazione di sostegno) sarà spinto (se non addirittura tenuto) ad attingere nell’albo dei consulenti tecnici alla categoria degli psicologi, con pretermissione in ambito processuale delle competenze proprie della professione medica.»
In sintesi, le categorie capacità di intendere e volere/capacità stare in atti, previdenza adulti e valutazione del danno nel DM 109/23 non compaiono nelle categorie Albo CTU del medici, ma solo degli psicologi.
Per questi motivi, la FNOMCEO ha deciso di fare ricorso e il TAR ha accolto il ricorso.
2. Quindi il TAR cosa afferma e cosa ha stabilito?
Il TAR ha semplicemente affermato che
«Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, il regolamento impugnato deve essere annullato, salvo le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, che potrà definire i settori di specializzazione delle categorie professionali in contestazione nel rispetto delle specifiche competenze, senza che ciò finisca per incidere sull’interdisciplinarità che in certi ambiti è richiesta».
Ciò significa che l’Allegato “A” deve essere rifatto, includendo anche i medici nelle categorie capacità di intendere e volere/capacità stare in atti, previdenza adulti e valutazione del danno
3. Ma è vero che questa sentenza del TAR afferma che lo psicologo non può fare diagnosi?
Ma per carità, è una notizia falsa e strumentale che richiama un vecchio e forse non per molti superato mal di pancia di alcuni medici i quali sostengono che lo psicologo non può fare diagnosi.
Ma lo psicologo può fare diagnosi. Chi lo stabilisce? Una su tutte, la nostra Legge, n. 56/89 all’articolo 1:
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Il discorso è chiuso.
4. Cosa ne pensi di questa sentenza del TAR?
Ritengo fondamentalmente sia corretta. Effettivamente i medici erano stati esclusi da tre categorie di cui, da sempre, si sono occupati. Ma non era certo il CNOP che poteva promuovere il ricorso, ma doveva farlo la FNOMCEO.
C’è da evidenziare che il ricorso è stato intentato dalla FNOMCEO contro il Ministero della Giustizia e nei confronti del CNOP (soggetto controinteressato) il quale per forze di cose ha dovuto sostenere e tutelare in giudizio gli interessi della propria Categoria.
Ma non vi è alcun contrasto tra FNOMCEO e CNOP. I rapporti sono ottimi. Per cui ciò che si legge in giro su presunte battaglie ideologiche tra medici e psicologi rispetto all’annosa questione diagnosi sì/no dello psicologo rappresentano notizie e commenti del tutto strumentali, evocando concetti storici tra cui le posizioni opposte Scuola Classica vs Scuola Positiva, Lombroso e il divieto di perizia psicologica ex art. 220 c.p.p.
Argomenti suggestivi, ma superati.
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