L’art. 228 co. 2 c.p.p. recita:
Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
L’Ausiliario dovrebbe svolgere, quindi, solo funzioni materiali e tecniche, senza effettuare ed esprimere valutazioni.
A supporto ed integrazione del suddetto articolo, la recente giurisprudenza di legittimità con due sentenze che dipanano alcuni dubbi sul ruolo e funzione dell’Ausiliario del Perito.
Cassazione Pen., Sez. III, n. 7387/15 – Pres. Squassoni, Rel. Mulliri
L’enunciazione ha trovato ulteriore e recente conferma (sez. III, 10.12.13, P. ed altro, Rv. 258888) proprio in un caso, analogo al presente, in cui si procedeva per abuso sessuale ed, all’ausiliario, era stata delegata, da parte del perito, la predisposizione di un’anamnesi della persona offesa. Anche in tale occasione, questa Corte ha puntualizzato che, a mente dell’art. 228, comma 2, c.p.p. il perito può essere autorizzato “a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni” e che – non dovendosi dare una lettura restrittiva della disposizione – si deve riconoscere al perito la possibilità di avvalersi di specialisti che compiano attività implicanti rilevazioni di dati e/o elaborazioni degli stessi «a condizione che egli sottoponga a vaglio critico e faccia propri i risultati delle attività compiute dagli ausiliari, formulando il giudizio finale (sez. I, 23.6.05 Petriccione, cit.; Sez. I, 10.7.02, Botticelli; Rv. 222521; Sez. III, 23.6.00, Fumarola, Rv. 217006; Sez. III, 24.6.91, Schettino, Rv. 188783).[…]
Nella specie, come ricorda la corte territoriale, all’ausiliario, dott.ssa M. , era stata delegata «la valutazione neuropsicologica necessaria a riscontrare la veridicità del risultato del “Mini Mental State Examination”, strumento di valutazione delle funzioni cognitive che il dott. ha autonomamente somministrato al l D.T. I. nel corso dell’esame clinico che si è B. sviluppato, a sua volta, in quello psichico eseguito con approfondito colloquio nonché nella raccolta dei dati anamnesticí». Peraltro, non va neppure dimenticato che la giurisprudenza di questa Corte ha, addirittura, ritenuto delegabile all’ausiliario del perito la somministrazione, nell’ambito di una perizia psichiatrica, del test di Rorschach (noto strumento per l’indagine della personalità, qualificato come test psicologico proiettivo sez. I, 15.7.80, Nicosia, Rv. 147002).
L’unica condizione posta sempre, nelle menzionate pronunce, è che il perito sia in possesso delle cognizioni tecniche per formulare un’autonoma valutazione finale, sicché la collaborazione dell’ausiliario possa definirsi di tipo materiale.
Cassazione Pen. Sez. III, n. 11096/14 – Pres. Squassoni, Rel. Scarcella
Che l’accertamento anamnestico possa essere svolto da un ausiliario si ricava peraltro, indirettamente, dall’analisi della stessa giurisprudenza di questa Corte, che ha addirittura ritenuto delegabile all’ausiliario del perito la somministrazione, nell’ambito di una perizia R. psichiatrica, del test di (noto strumento per l’indagine della personalità, qualificato come test psicologico proiettivo), sempre che il perito psichiatra fosse in possesso delle cognizioni tecniche per formulare un’autonoma valutazione finale, poiché in tal caso la collaborazione dello psicologo poteva definirsi ancora di tipo materiale (Sez. 1, n. 12931 del 15/07/1980 – dep. 09/12/1980, Nicosia, Rv. 147002).
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp