Tribunale Torino 04 aprile 2016 – Pres. Castellani – Est. Carbonaro.
In sintonia con le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. causa Santilli/Italia del 17.12.2013 e Bondavalli/Italia del 17.11.2015), al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) deve specularmente riconoscerci anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli, affinché il principio della bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione, nell’interesse ultimo del figlio stesso ad una crescita serena ed equilibrata, ed affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole (art. 147, 315 bis e 316 c.c.). Tuttavia, l’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore e non può prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell’età del figlio minore. In particolare, come la stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare, la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell’interesse superiore del minore (cfr. CEDU Santilli/Italia cit. §67; CEDU Volesky/ Rep. Ceca del 29.06.2004, § 118). Ne consegue che, in caso di minore quindicenne che esprima in modo fermo la volontà di non frequentare il genitore secondo parametri fissi e rigidi, non può questa volontà essere dal tribunale superata, nemmeno attraverso una CTU.
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