Di seguito le novità e le modifiche del D.Lgs. 149/2022 di Attuazione della Legge n. 206/2021 (cd. Riforma Cartabia del processo civile).

In vigore dal: 28 febbraio 2023

Art. 473-bis.4 c.p.c. (Ascolto del minore). – Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta’ e al suo grado di maturita’.
Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e’ in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita’ fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volonta’ di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

Art. 473-bis.5 c.p.c. (Modalita’ dell’ascolto). – L’ascolto del minore e’ condotto dal giudice, il quale puo’ farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu’ minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.
L’udienza e’ fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua eta’, anche in luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell’eta’ e del grado di maturita’ del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalita’ che ne garantiscono la serenita’ e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni e’ informato altresi’ della possibilita’ di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473-bis.8.
Dell’ascolto del minore e’ effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non e’ possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Art. 473-bis.6 c.p.c. (Rifiuto del minore a incontrare il genitore). –
Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e puo’ disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Art. 473-bis.10 c.p.c. (Mediazione familiare). – Il giudice puo’, in ogni momento, informare le parti della possibilita’ di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalita’, i contenuti e le modalita’ del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Art. 473-bis.25 c.p.c. (Consulenza tecnica d’ufficio). – Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita’ delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita’ genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita’ che garantiscono la serenita’ del minore e sono adeguate alla sua eta’.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi’ le metodologie e i protocolli seguiti, nonche’ eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Art. 473-bis.26 c.p.c. (Nomina di un esperto su richiesta delle parti).
– Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo’ nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o piu’ ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi e’ accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i
minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra
genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell’attivita’ demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attivita’ svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, da’ i provvedimenti opportuni.

Art. 473-bis.27 c.p.c. (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). – Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attivita’ ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attivita’ svolta, nonche’ quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita’ delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorita’ giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

CAPO III
Disposizioni speciali
Sezione I
Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.40 c.p.c. (Ambito di applicazione). – Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Art. 473-bis.43 c.p.c. (Mediazione familiare). – E’ fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche
in primo grado, ovvero e’ pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473-bis.40, nonche’ quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.
Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Art. 473-bis.44 c.p.c. (Attivita’ istruttoria). – Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da
persone informate dei fatti, puo’ disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Puo’ anche acquisire rapporti d’intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine, se non sono relativi ad attivita’ d’indagine coperta da segreto.
Quando nomina un consulente tecnico d’ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Art. 473-bis.45 c.p.c. (Ascolto del minore). – Il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all’ascolto quando il minore e’ stato gia’ ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Art. 473-bis.46 c.p.c. (Provvedimenti del giudice). – Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu’ idonei a tutelare
la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalita’ idonee a non compromettere la loro sicurezza.
A tutela della vittima e del minore, il giudice puo’ altresi’ disporre, con provvedimento motivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima e’ inserita in collocazione protetta, il giudice puo’ incaricare i servizi sociali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Di seguito la riforma al Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Disposizioni per l’attuazione del codice civile (disp. att. c.c.), Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (disp. att. c.p.c.)

Vecchio testo Nuovo testo (in vigore dal 28/02/23)
Art. 145 Codice Civile
Intervento del giudice.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
Art. 145 Codice Civile
Intervento del giudice.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.
Art. 316.
Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui.
Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Art. 316.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata, e ove questa non sia possibile adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui.
Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Art. 336-bis.
Ascolto del minore.
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
Art. 336-bis.Ascolto del minore.
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
Art. 337- ter.
Provvedimenti riguardo ai figli.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare.
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio.
A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 337- ter.
Provvedimenti riguardo ai figli.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare.
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare.
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 38-ter. disp. att. c.c.
Nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l’incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d’ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.
Art. 191 (Nomina del consulente tecnico)
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Art. 191 (Nomina del consulente tecnico)
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Art. 193 (Giuramento del consulente) Codice Procedura Civile
b All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
Art. 193 (Giuramento del consulente) Codice Procedura Civile
All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.
Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.
Art. 13. disp. att. c.p.c.
(Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L’albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1.
medico-chirurgica; 2.
industriale; 3.
commerciale; 4.
agricola; 5.
bancaria; 6.
assicurativa; 7.
della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Art. 13. disp. att. c.p.c.
(Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L’albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1.
medico-chirurgica; 2.
industriale; 3.
commerciale; 4.
agricola; 5.
bancaria; 6.
assicurativa; 7.
della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.
Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis.
Art. 15. disp. att. c.p.c.
(Iscrizione nell’albo)

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo.
Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Art. 15. disp. att. c.p.c.
(Iscrizione e permanenza nell’albo)

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo.
Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Con il decreto di cui all’articolo 13, comma quarto, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.
Art. 16. disp. att. c.p.c.
(Domande d’iscrizione)

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1.
estratto dell’atto di nascita; 2.
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3.
certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4.
certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5.
i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Art. 16. disp. att. c.p.c.
(Domande d’iscrizione)

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1.
estratto dell’atto di nascita; 2.
certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3.
certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4.
certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5.
i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica; 5-bis.
gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.

La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.
Art. 18. disp. att. c.p.c.
(Revisione dell’albo)

L’albo è permanente.
Ogni quattro anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Art. 18. disp. att. c.p.c.
(Revisione dell’albo)

L’albo è permanente.
Ogni due anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.
Art. 23. disp.att. c.p.c.
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Art. 23 disp. att. c.p.c. (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
Il presidente del tribunale e il presidente della corte d’appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.
Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) disp. att. c.p.c.
Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Art. 36. disp. att. c.p.c.
(Fascicoli di cancelleria)

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.
Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto.
Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall’indice.
Art. 36. disp. att. c.p.c.
(Fascicoli di cancelleria)

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.
Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell’ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell’oggetto e l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.

Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall’indice. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e dalla disciplina processuale vigente.

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