Dal 28 febbraio 2023 entreranno in vigore i nuovi articoli del Codice di Procedura Civile (art. 473-bis.XX), in seguito alla riforma c.d. “Cartabia”. Nello specifico, in seguito alla legge delega n. 206/22 e, soprattutto, al Decreto Legislativo n. 149 del 18 ottobre 2022.

Cosa cambierà per la CTU in tema di separazione, divorzio e affidamento dal 28 febbraio 2023?

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d’ufficio)

Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita’ delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita’ genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita’ che garantiscono la serenita’ del minore e sono adeguate alla sua eta’. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi’ le metodologie e i protocolli seguiti, nonche’ eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

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