Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) nel 2003, con atto di delibera, ha indicato i Requisiti Minimi per l’iscrizione degli Psicologi-Psicoterapeuti negli Albi dei consulenti tecnici del Giudice presso i Tribunali.
Ecco i requisiti:

1. iscrizione all’Albo degli Psicologi da non meno di 3 anni;
2. specifica formazione post-laurea in ambito psicologico Giuridico-Forense;
3. specifiche competenze nelle aree di svolgimento dell’attività (clinica, psicodiagnosi, etc…); per svolgere consulenze tecniche nell’area dell’età minorile occorre possedere specifiche competenze in materia di Psicologia dell’Età Evolutiva, dinamiche della coppia e della famiglia.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione agli Albi, di cui sopra, il professionista è tenuto a frequentare annualmente almeno un evento formativo/di aggiornamento nell’ambito della Psicologia Giuridica e Forense o materie affini. Tale formazione deve essere dimostrata tramite certificato/attestato in cui sia riportata la durata (in termini di ore) dell’evento.

Ecco, invece, il mio commento:
1. 3 anni di iscrizione all’Ordine, addirittura 5 anni secondo alcuni Ordini, rappresenta sufficiente garanzia di qualità professionale? Considerata la crisi attuale (e non solo) e l’alto tasso di disoccupazione uno Psicologo potrebbe lavorare poco o nulla nei primi 3 anni della sua carriera. Inoltre il lavoro potrebbe essere svolto in ambito diverso da quello della Psicologia Giuridica.
2. Va benissimo la formazione post-lauream. Ma quale tipologia di formazione? Chi giudica se il corso X piuttosto che quello Y siano idonei a formare lo Psicologo Giuridico? Quali i criteri per valutare la qualità degli attestati presentati dallo Psicologo? Dal monte ore? Dai curricula dei docenti del corso? Dalle materie trattate?
3. Niente di più fuorviante. Cosa c’entrano le dinamiche di coppia e di famiglia, ad esempio, nelle perizie riguardanti i presunti abusi sessuali sui minori? E nelle CTU riguardanti separazione/affidamento è necessaria una specifica competenza in dinamica di coppia e di gruppo? Competenze riferite a quale approccio, quale modello teorico di riferimento? E perché si dovrebbe avere necessariamente una competenza in Psicologia dell’Età Evolutiva?
Implicitamente, la richiesta è la specializzazione in Psicoterapia?
Nutro perplessità e dubbi anche sull’aggiornamento annuale. Chi garantisce cosa? Io Psicologo dimostro (a chi?) un certificato di un corso di aggiornamento in Psicologia Giuridica con un monte ore pari a 50. Un altro Collega con un monte ore pari a 20. Come si fa a giudicare la qualità dei vari corsi di formazione? Quali i criteri?
Concludo ricordando che il Giudice e il Pubblico Ministero possono scegliersi i propri consulenti senza attingere dall’Albo del Tribunale. Anzi, la maggior parte delle volte la nomina avviene in base a conoscenza diretta ed indiretta dell’Esperto Perito/CTU.
Infatti, sono a favore dell’eliminazione dell’Albo CTU del Tribunale.
Giudice e Pubblico Ministero, così, si vedrebbero costretti ad effettuare una selezione sulla base di propri criteri. Essi dovrebbero scegliere l’ausiliario di fiducia valutando il curriculum, la fama professionale, eventuali pubblicazioni scientifiche ecc.
Il Perito/CTU/CTP deve essere un esperto in Psicologia Giuridica o Psichiatria/Neuropsichiatria I. Forense e dovrebbe essere il magistrato a discernere tra uno Psicologo Giuridico bravo e uno meno bravo. Alla stregua di quando pesca fuori dall’Albo dei CTU.
La migliore soluzione, a volte, è il “passaparola” o, al limite, basterebbe utilizzare questo strumento.

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By Published On: 18 Febbraio 2014Categories: Metodologia Peritale1 Comment on Requisiti Minimi Psicologi Albo CTU TribunaleTags: Last Updated: 18 Febbraio 2014

One Comment

  1. Renato Bertolucci 26 Febbraio 2014 at 16:51

    Buonasera,
    ho letto l’articolo sui requisiti minimi per l’accesso al ruolo di CTU, ho collaborato con la commissione giuridica del Consiglio dell’Ordine della Toscana, Ordine al quale sono iscritto con il n°93, elaborando una mia proposta sui requisiti minimi valutando quanto presente in Italia. Ho distinto l’attività psicoterapeutica con quella del CTU perchè le ritengo non coincidenti. Non è necessario, secondo me, la preparazione in psicoterapia, per svolgere l’attività di CTU o CTM o APG. Ho proposto un corso di almeno 120 ore, che preveda teoria e pratica, con la redazione di una relazione peritale. la durata del corso e il suo svolgimento, non dovrebbe essere lasciato solo alle iniziative esclusive delle scuole di specializzazione, ma dovrebbe vedere l’attivazione di corsi Universitari, oppure il coinvolgimento delle Fondazioni, pe abbattere i costi e favorire l’accesso dei giovani colleghi.
    Cordiali saluti Renato Bertolucci

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