T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2014 n. 240 (Pres. Schillaci, est. Tallaro)
Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio – Necessaria iscrizione all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il tribunale al cui albo si chiede di essere iscritti – Esclusione (artt. 14, 15, 16 disp. att. c.p.c.)
Gli artt. 14, 15 e 16 disp. att. c.p.c. richiedono che gli esperti che domandano l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio siano iscritti alle rispettive associazioni professionali, ma non anche che siano iscritti all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il Tribunale al cui Albo essi domandano di essere iscritti.
N. 00240/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
dr. Giuseppe Buffone Magistrato Ordinario
Il professionista può iscriversi all’Albo dei CTU a prescindere dal luogo di provenienza
T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2014 n. 240 (Pres. Schillaci, est. Tallaro)
Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio – Necessaria iscrizione all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il tribunale al cui albo si chiede di essere iscritti – Esclusione (artt. 14, 15, 16 disp. att. c.p.c.)
Gli artt. 14, 15 e 16 disp. att. c.p.c. richiedono che gli esperti che domandano l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio siano iscritti alle rispettive associazioni professionali, ma non anche che siano iscritti all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il Tribunale al cui Albo essi domandano di essere iscritti.
N. 00240/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2014, proposto da:
G, rappresentato e difeso dall’avv. .., elettivamente domiciliato presso lo Studio di costui, in ..
contro
Ministero della Giustizia, Comitato per l’iscrizione dei Professionisti nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati in …
nei confronti di
Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catanzaro, rappresentato e difeso dall’avv. .., elettivamente domiciliato presso lo Studio di costui, in ..
per l’annullamento
della nota del Presidente del Tribunale di Catanzaro del 10 ottobre 2013, prot. n. 2960, con la quale è stata comunicata l’esclusione del dott. G dall’apposto Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio tenuto presso quel Tribunale; nonché della presupposta nota del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Comitato per l’iscrizione dei Professionisti nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
rilevato che sono state impugnate dal dott. G:
1) la nota del Presidente del Tribunale di Catanzaro datata 10 ottobre 2013, n. 2960, con la quale gli è stato comunicato che il Comitato per l’iscrizione dei Professionisti nell’Albo dei Consulenti tecnico d’Ufficio del Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 14 disp. att. c.p.c., aveva deliberato, in data 9 maggio 2013, la sua esclusione dall’apposto Albo tenuto presso quel Tribunale;
2) la presupposta nota del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catanzaro;
ritenuto che i Comitati previsti dagli art. 14 e 15 disp. att. c.p.c. abbiano natura di organi amministrativi (Cass. Civ., Sez. Un., 21 maggio 1998, n. 460) e che la giurisdizione sulle controversie relative ai loro provvedimenti spetti a questo plesso amministrativo di giustizia, concretizzandosi con essi l’esercizio di un potere autoritativo svolto nell’interesse pubblico dell’organizzazione dell’Amministrazione giudiziaria (TAR Calabria – Reggio Calabria, 24 maggio 2012, n. 386)
rilevato che il provvedimento del Comitato per l’iscrizione dei Professionisti nell’Albo dei Consulenti tecnico d’Ufficio del Tribunale di Catanzaro trae le sue origini dalla nota trasmessa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro in data 18 aprile 2013, dalla quale risultava come il dott. G non fosse iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine catanzarese;
osservato che gli artt. 14, 15 e 16 disp. att. c.p.c. richiedono che gli esperti che domandano l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio siano iscritti alle rispettive associazioni professionali, ma non anche che siano iscritti all’associazione professionale del luogo in cui ha sede il Tribunale al cui Albo essi domandano di essere iscritti;
rilevato che è pacifico tra le parti che il dott. G sia iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
ritenuto, dunque, che il ricorso sia fondato sotto il profilo della violazione di legge, ed in particolare degli artt. 14, 15 e 16 dis. att. c.p.c.;
ritenuto che tra il ricorrente e l’amministrazione le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano essere regolamentate secondo il principio della soccombenza;
ritenuto, sempre quanto alle spese, che debbano essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, cui non va imputata alcuna responsabilità per il provvedimento impugnato, ma che è stato comunque ragionevolmente evocato in giudizio in ragione dell’emanazione dell’atto presupposto al provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore del dott. G, delle spese e delle competenze del presente giudizio, che liquida in € 668,42 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp