Una domanda che spesso ci si pone nell’ambito delle CTU è conoscere il termine entro il quale un Consulente Tecnico di Parte (CTP) può essere nominato.
Normalmente in fase di conferimento dell’incarico del CTU, ma spesso accade che una delle parti nomini, ad esempio, il proprio CTP ad operazioni peritali già iniziate, quindi in corso.
Che fare? Il CTU deve accettare o respingere il CTP che si presenta di punto in bianco ad un incontro peritale?
Diciamo subito che l’articolo di riferimento è il 201 c.p.c. che cita:
Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente (191 c.p.c.), assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Dunque, in linea teorica il CTP viene nominato entro un termine stabilito dal Giudice.
Come detto, spesso non avviene così e il CTP viene nominato in corso d’opera.
La sentenza n. 9231/2001 stabilisce che
l’irregolarità della nomina del CTP non implica alcuna nullità, salvo
che abbia determinato una lesione del diritto di difesa dell’altra parte.
Quindi, qualora ci trovassimo di fronte ad una presunta irregolarità, non si correrebbe il rischio di nullità.
Al di là dei tecnicismi e delle norme, il mio suggerimento, nel ruolo di CTU, è accogliere sempre favorevolmente la nomina di un CTP, anche se effettuata durante le operazioni peritali.
Soprattutto e volentieri nei casi di separazione/affidamento per due motivi fondamentali:
– favorire sempre il principio del contraddittorio: meglio accogliere la nomina non proprio regolare di un CTP rispetto ad assumersi la responsabilità di rifiutarla, quindi di far accomodare il CTP fuori dallo studio. L’importante è che le operazioni peritali non vengano intralciate;
– il nostro obiettivo, come quello dei CCTTPP e degli Avvocati è (dovrebbe essere!) la tutela e l’interesse supremo del minore, sopra tutto e tutti. Quindi il CTP, nella sua funzione espressa anche dal Protocollo di Milano, non può che giovare alla causa.
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