TRIBUNALE DI SALERNO, I SEZIONE CIVILE – decreto del 28 giugno 2017
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Est.
Dottor Guerino Iannicelli Giudice
Dottoressa Valentina Chiosi Giudice
tribunalesalerno_decreto280617[…]
In quest’ottica va rammentato che l’affido condiviso è disposto per attuare al
contempo il diritto-dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli
(art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 337-ter primo comma c.c.) a mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto (e per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è
inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale
della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i
provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario
rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente
coincidente con il loro interesse), il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di
pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee (cfr., Tribunale
Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625)
o, viceversa, all’attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di
frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
In quest’ottica i genitori devono comprendere che chiedere di attribuire all’altro il
20% del tempo mensile o di non attribuire all’altro nessun compito di cura comporta
il chiedere all’Autorità Giudiziaria di allontanare l’altro genitore dalla quotidianità del
bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale e sulla crescita
psicologica del minore.
Soprattutto in tutti i casi, come il presente, in cui emergano conflitti genitoriali gravi
accompagnati da tentativi di espulsione è fondamentale – oltre che doveroso in forza
di legge – riservare al genitore meno temporalmente presente lo svolgimento di
singoli compiti di ordinaria cura.
Proprio quando uno dei genitori tende ad espellere l’altro e ad occupare tutto lo spazio
decisionale della vita quotidiana è indispensabile che il giudice eviti la frattura tra
genitore accudente e genitore pagante e ristabilisca l’equilibrio all’interno della coppia
genitoriale senza distinzione di ruolo. Ciò non potrà che migliorare il rapporto del
figlio con ciascun genitore.
Va ora precisato che la figura del genitore collocatario è un istituto giuridico di
esclusiva origine giurisprudenziale e che, secondo parte della dottrina, collide con la
disciplina dell’affidamento condiviso, essendo una scoria del vecchio impianto
normativo che si conforma al modello di affidamento esclusivo precedente alla
riforma.
Altra parte della dottrina, viceversa, sostiene che è necessario che il minore abbia
chiari punti di riferimento, anche sotto il profilo abitativo; soggiunge che il principio
stabilito dall’art. 316 c.c., nella formulazione successiva al D. L vo 154/2013 (“I
genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”) affermi il
diritto del minore di avere una collocazione prevalente e precisa che tale diritto deve
valere anche per i figli di genitori separati o divorziati.In merito si tratta di prendere
atto che la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità
logistica, ma è (come dispone il secondo comma dell’art. 337-ter c.c. che specifica
con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è realizzare la
finalità indicata dal primo comma del medesimo articolo) ma il diritto del minore di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Quanto al tentativo di legittimare la figura del genitore collocatario sulla base
dell’obbligo di determinare (concordemente o giudizialmente) la residenza abituale
del minore, non appare condivisibile la tesi che essa coincida con l’abitazione del
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genitore “prevalente” (ove introdotto). Non lo è sotto il profilo della ragionevolezza,
non essendo sostenibile che il riferimento ad essa comporti – addirittura in tutti i casi
e per tutte l’età dei minori – la creazione di un genitore principale attivamente
coinvolto nei compiti di cura, educazione e formazione della prole e di un genitore
marginale o ludico senza effettiva partecipazione alla quotidianità dei figli. Ma
soprattutto non lo è sotto il profilo del diritto.[…]
Quindi, a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei
minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore
presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i genitori, se del caso
attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici obblighi economici a carico di
ciascun genitore e individua un eventuale assegno perequativo in favore di uno di
essi.
In definitiva, dunque, far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre
e comunque con una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e
contraddetto dai sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario. Una
soluzione, tra l’altro, che facilita anche la decisione relativa all’assegnazione
dell’abitazione familiare, poiché in taluno di tali casi può non esservi (circostanza da
verificare in concreto) il legame del minore con la casa e quindi la ragione per
privarne il proprietario, con drastica riduzione del contenzioso tra i genitori.[…]
Ciò vuol dire in concreto che la forma privilegiata dal legislatore è quella diretta non
potendosi ritenere completamente assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di
denaro all’altro (forma indiretta) mediante un assegno.[…]
In altre parole, inizialmente si assegneranno a ciascun genitore oneri proporzionali
alle rispettive risorse (il che per le scelte principali vuol dire solo provvedere
economicamente, non decidere: resta l’obbligo di concordare se il figlio frequenterà
una scuola pubblica o una privata, se andrà in piscina o in palestra), distribuendo ogni
spesa prevedibile, e quindi si stabilirà che al verificarsi di spese imprevedibili (Cass.
16664/2012) queste verranno ripartite in funzione del reddito. Tutto ciò nella libertà
delle parti di concordare regole diverse
P.Q.M.[…]
14. Rappresenta ai genitori che la prole minorenne ha il diritto: A) di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cure,
educazione e istruzione da entrambi i genitori; B) di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; C) di vivere con
ognuno dei genitori momenti di quotidianità (se necessario differenti) nelle forme
(tempi e modalità) o concordate tra le parti (genitori e con il progredire dell’età anche
i figli) o determinate dal giudice; D) di avere libero accesso ad entrambi i genitori;[…]
21. Dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole in forma
diretta per il periodo di permanenza del minore presso di sé, ivi comprese eventuali
spese per la custodia;
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