Vediamo praticamente cosa può e non può fare il CTP – Consulente Tecnico di Parte nei procedimenti Civili, nello specifico nelle cause di separazione/divorzio/affidamento in cui sono coinvolti i minori.
Prima di tutto i doveri. Il CTP, prima di accettare l’incarico, deve:

  • effettuare uno o più colloqui con il cliente;
  • incontrare e confrontarsi con l’Avvocato;
  • esplicitare al cliente che “essere di parte” significa fornire supporto alla parte e tutelare gli interessi, prima di tutto, dei minori coinvolti nel procedimento;
  • laddove dovesse ravvisare nel cliente un comportamento ostativo nei confronti dell’ex coniuge che arreca grave pregiudizio ai figli, prendere seriamente in considerazione la possibilità di non accettare l’incarico;
  • chiarire che manterrà la propria autonomia professionale;
  • evitare di accettare l’incarico in caso di amicizia/parentela con la parte;
  • evitare di accettare l’incarico se ha già avuto rapporti di natura professionale con il cliente. Ad esempio, non potrebbe accettare l’incarico il professionista che ha già avuto rapporti di natura clinica con il cliente (consulenza, psicoterapia ecc.);
  • stabilisce l’onorario e la modalità di pagamento.

Il CTP può:

  • effettuare “note critiche” al CTU mediante verbale che si redige ad ogni fine incontro consulenziale oppure tramite Pec destinata al CTU;
  • chiedere un momento di confronto (meglio un incontro dedicato) con il CTU e l’altro CTP per condividere la metodologia scientifica da utilizzare nella Consulenza;
  • assistere a tutti gli incontri consulenziali. Solitamente negli incontri in cui il CTU somministra i tests, il CTP non assiste, ma il CTU dovrebbe garantire quantomeno l’audio o videoregistrazione degli incontri di psicodiagnostica;
  • chiedere al CTU approfondimenti e altri incontri consulenziali.

Il CTP non può:

  • incontrare i minori al di fuori della CTU.

Durante la CTU, il CTP:

  • supporta il cliente e cerca di contribuire alla restituzione della responsabilità genitoriale e di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto;
  • contribuisce a stabilire un clima sereno e di collaborazione con CTU e l’altro CTP.

Nello scrivere le osservazioni (ex art. 195 c.p.c.) il CTP:

  • cerca di essere sintetico, tenendo in considerazione che se tutto va bene il Giudice leggerà solo le sue conclusioni;
  • eventualmente non attacca su un livello personale il CTU, ma attacca la CTU. Differenza sostanziale che corrisponde a “duro con il problema, morbido con la persona”;
  • evita riferimenti personali al CTU (“è un incompetente”, “ha sbagliato”, “non è formato”). Le osservazioni devono riguardare i contenuti della Consulenza, non il CTU, ad esclusione dei casi in cui il CTU abbia palesemente manifestato uno sbilanciamento (collusione) per l’uno o l’altro genitore;
  • espone il suo punto di vista sulla vicenda, prendendo in considerazione solo i dati emersi durante la Consulenza.

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By Published On: 25 Febbraio 2015Categories: Metodologia Peritale0 Comments on Funzioni e Limiti del CTP Consulente Tecnico di ParteTags: , , , Last Updated: 17 Dicembre 2021

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