Così cita l’art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi in Italia:

Articolo 6. Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Troppo spesso nell’ambito della Psicologia Giuridica il CTP – Consulente Tecnico di Parte dimentica questo articolo, in particolare nei casi di separazione/divorzio/affidamento.
Capita di imbattersi in CTP che colludono con la parte (Avvocato e Cliente) perdendo di vista un punto fondamentale: il benessere psicofisico dei minori coinvolti nel procedimento civile.
Svolgere il ruolo di CTP non significa “essere di parte”, ma “essere di supporto alla parte”. Una gran bella differenza.
Il CTP non dovrebbe criticare (rectius “distruggere”) il CTU solo perché i risultati della Consulenza appaiono scomodi alla parte committente.
Egli deve mantenere la propria autonomia professionale e respingere ogni tentativo di ingerenza da parte dell’Avvocato e del Cliente, generando una confusione di ruoli e funzioni.
Confusione che può verificarsi nel momento in cui il CTP condivide la bozza della propria relazione con l’Avvocato e/o con il Cliente al fine di verificarne i contenuti e, nel caso, dare un ritocchino qui e lì.
E’ chiaro che il Consulente non è un Avvocato, ma un Esperto che esprime un parere tecnico-scientifico. E il parere tecnico-scientifico è pro veritate, non si contratta.
Purtroppo molti CTP cadono in questa trappola, anzi a volte sono gli stessi Consulenti di Parte che inviano la bozza spontaneamente all’Avvocato per eventuali correzioni/integrazioni.
Questo comportamento oltre a violare il Codice Deontologico appare del tutto deprecabile ed irrispettoso, per se stessi e per l’intera Categoria degli Psicologi.
La CTP psicologica dovrebbe essere redatta in piena autonomia professionale.
Il CTP non può rappresentare in alcun modo il megafono della Parte. Anzi, l’Esperto dovrebbe rifiutare gli incarichi in cui dovesse ravvisare un comportamento da parte del Cliente e dell’Avvocato in contrasto con la tutela dei minori.
Riporto quanto afferma il Protocollo di Milano (2012):

2. Mantenere l’autonomia professionale.
Nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, il CTU mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, soprattutto nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione. Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all’interesse preminente del minore, rispetto a quello del proprio cliente. Il loro operato consiste nel contribuire criticamente alle ipotesi formulate nell’ambito della CTU e nell’adoperarsi affinché i CTU mantengano una reale equidistanza e neutralità tra le parti, utilizzino una metodologia corretta e svolgano il loro compito con strumenti adeguati e motivino le loro affermazioni e conclusioni. Il consulente di parte si adopera per aiutare il cliente (e l’avvocato) a meglio comprendere da un punto di vista psicologico i dati emersi durante la consulenza; inoltre, nel rapporto con il proprio cliente cerca di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto per favorire un livello più evoluto di collaborazione e di comunicazione tra le parti in causa. L’esperto dovrà sempre avere una funzione di filtro e di rielaborazione dei contenuti e dei significati di ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, svolti alla presenza dell’altro coniuge/partner e/o del minore. Questo per evitare di amplificare il conflitto e per la tutela privacy delle parti coinvolte.

Ricapitolando:
il CTP svolge il proprio ruolo in piena autonomia professionale. E’ pagato per fornire supporto alla Parte ed effettuare eventuali osservazioni critiche all’operato del CTU (non al CTU!). Il CTP redige la sua relazione tecnica senza ingerenze e senza cedere ad eventuali richieste della Parte.
La CTP rappresenta un’opera intellettuale contenente un parere tecnico-scientifico.

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By Published On: 5 Settembre 2015Categories: Metodologia Peritale2 Comments on Il CTP Deve Mantenere la Propria Autonomia ProfessionaleTags: , , Last Updated: 5 Settembre 2015

2 Comments

  1. Daniela Chiello 14 Settembre 2017 at 13:14

    Gentile collega,
    Ti chiedo un consiglio perché mi trovo in una situazione difficile come CTU: l’avvocato di una delle parti ha chiesto la mia ricusazione sostenendo che io avrei acquisito documentazione in corso di CTU. in realtà uno dei CTP si è presentato ad un colloquio tra consulenti con documentazione che non faceva parte del fascicolo di causa. Nel dettaglio una mail di poche righe. Essendo cosa breve ed avendomi preso di sorpresa, è riuscito a leggerla. Io ho risposto che saremmo andati avanti senza acquisire quanto prodotto.
    Credo di essere stata corretta, non l’ho ne acquisita e non ne ho tenuto assolutamente in considerazione. Ma a questo punto ti chiedo se avrei dovuto segnalare tale scorrettezza al giudice, e più in generale quando i CCPP commettono scorrettezze, come quelle anche da te puntualmente descritte nell’articolo, come deve comportarsi il CTU, oltre ad ammonire i consulenti durante gli incontri? Mi chiedo se avrei dovuto comunicare tale scorrettezza al Giudice.
    Grazie, Daniela Chiello

    • Marco Pingitore 14 Settembre 2017 at 13:24

      Gentilissima,
      avresti potuto scrivere a verbale ciò che è successo, aggiungendo che il CTU non ha acquisito quel documento di cui non ne tiene conto.
      Avrei scritto anche una PEC all’avvocato del CTP e per conoscenza all’altro, comunicando l’accaduto, pregandolo di chiedere al ctp di non produrre più documenti esterni.
      Spero di essere stato chiaro.
      Cordialmente.
      Marco Pingitore

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