L’articolo di riferimento è il 195 c.p.c. che cita:

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Spesso si usa erroneamente il verbo “depositare” la CTP. In realtà la CTP non si deposita, ma si invia al CTU.
Come si fa?
Il CTP, completata la sua relazione, trasforma in pdf il documento e lo firma digitalmente. Successivamente lo invia, insieme ad eventuali allegati e tramite PEC, all’Avvocato del proprio Cliente.
E’ l’Avvocato, quindi, che invia tramite PEC la CTP al CTU.
Sempre meglio delegare l’Avvocato all’invio e non direttamente il CTP che effettua l’invio al CTU.
Gli allegati della CTP devono essere firmati digitalmente? Dipende dal tipo di allegati, ma generalmente no.

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By Published On: 14 Settembre 2015Categories: Metodologia Peritale0 Comments on Come Si Invia Una CTP?Tags: , , Last Updated: 14 Settembre 2015

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