Tribunale di Milano, sez. IX civ., ordinanza 6 maggio 2015
Audizione del minore – delega al consulente tecnico d’ufficio – ascolto del minore a cura del CTU – partcipazione degli avvocati – esclusione (art. 336-bis c.c.)
I genitori e gli avvocati non possono partecipare all’ascolto del minore da parte del CTU, nominato dal giudice per compiere attività di osservazione, ascolto, diagnosi di persona minore di età nell’ambito di procedimenti di famiglia, perché non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 194 comma II c.p.c. La partecipazione è possibile solo previa autorizzazione del giudice e se l’operazione non viene espletata nella c.d. sala di ascolto.[download id=”1982″] Commento all’ordinanza.
A cura di Marco Pingitore
1. Il Giudice nell’ordinanza riferisce di aver messo a disposizione alle parti specifica sala del Tribunale per assistere indirettamente all’ascolto del minore.
Ritengo che non si debba ascoltare un minore nella sala di un Tribunale, seppur specificamente arredata “per bambini”. Il minore dovrebbe essere ascoltato (Civile e Penale) in apposito spazio neutro (neutro: di nessuna delle parti) all’esterno del palazzo di Giustizia. Inoltre, spetta al CTU garantire che le operazioni peritali si svolgano in uno spazio adeguato per accogliere tutte le parti processuali (Avvocati, CCTTPP e, eventualmente, i genitori). Ad esempio, utilizzando uno studio provvisto di due stanze collegate da circuito di videoregistrazione;
2. Il Giudice nell’ordinanza: “Il fatto che i difensori non siano ammessi ad essere presenti durante l’attività di osservazione/ascolto del minore non pregiudica in alcun modo il loro diritto di difesa” perché le parti possono avvalersi di CCTTPP.
E in caso di assenza di CCTTPP?
Inoltre, il Giudice spiega che il diritto di difesa è altresì garantito perché di ogni attività il CTU deve redigere apposito verbale, potendo raccogliere registrazioni audio e video.
Gli addetti ai lavori, tuttavia, sanno benissimo che molti CTU non video-audioregistrano gli incontri peritali e i verbali vengono redatti in forma sintetica, in contrasto con quanto il Giudice stesso ben afferma sostenendo che “il bambino non si ascolta solo tramite la sua voce e la sua opinione, ma anche “osservandolo”.
Un esempio pratico: in assenza di CTP, quindi, l’Avvocato non potrebbe partecipare all’incontro in cui viene ascoltato il minore. L’eventuale videoregistrazione garantirebbe il principio del contraddittorio solo parzialmente poiché l’Avvocato potrebbe effettuare delle note critiche solo a posteriori, quando ormai l’ascolto condotto con procedure errate è ormai accaduto. Infine, l’incontro peritale inizia da quando le parti entrano nello studio del CTU fino a quando escono. La videoregistrazione, spesso, non copre l’effettiva durata dello stesso.
Ritengo che in fase di conferimento dell’incarico il Giudice sia tenuto a chiedere chiarimenti al CTU sulla modalità di svolgimento delle operazioni peritali che dovrebbero essere effettuate in uno spazio adeguato (due stanze). Inoltre, il CTU dovrebbe videoregistrare tutti gli incontri peritali, anche quelli dei test psicologici in cui i CCTTPP solitamente non sono presenti.

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