Una spinosa questione nell’ambito peritale (Penale e Civile) è la videoregistrazione degli incontri peritali.
Videoregistrare sì o no?
Ritengo necessario e indispensabile la videoregistrazione di tutti gli incontri peritali, anche quelli relativi alla somministrazione dei test psicologici e, soprattutto, quelli in cui partecipano i minori coinvolti nel procedimento.
Anche in presenza dei Consulenti Tecnici di Parte, il Perito/CTU dovrebbe effettuare le videoregistrazioni per una serie di motivi:
trasparenza: tutto ciò che accade negli incontri è videoregistrato e messo a disposizione del Tribunale e, in caso, della Corte d’Appello;
tutela: di tutti i soggetti coinvolti, tra cui le parti, il Consulente d’Ufficio, quelli di parte;
principio del contraddittorio: viene garantito con le videoregistrazioni in ogni fase del procedimento. Pensiamo all’attività del Consulente del Pubblico Ministero che opera ex art. 359 c.p.p.
E’ doveroso chiarire sin da subito che la videoregistrazione non è certamente obbligatoria, ma necessaria, in linea con la maggior parte delle linee guida scientifiche in ambito Penale e Civile. Si pensi alla arta di Noto o al >Protocollo di Milano.
 
A questo punto cercherò di rispondere a qualche frequente quesito.
1. Il Perito/CTU deve chiedere il consenso alle parti per farsi autorizzare alla videoregistrazione?
No. Per una questione semplicemente di correttezza, sarebbe sufficiente che il Perito/CTU avvisasse le parti prima di procedere alla videoregistrazione. Ma di consenso non ne serve alcuno. Nel caso in cui una o entrambe le parti non fornissero il consenso, cosa potrebbe fare il Perito/CTU? Investire il Giudice con una richiesta formale di chiarimenti? Ne dubito.
La risposta, probabilmente, si potrebbe ricavare da un’altra domanda: “Qual è la sanzione per il Perito/CTU nel caso in cui videoregistrasse senza consenso delle parti”?. Né il Codice Penale né quello Civile sembrano fornire chiarimenti in tal senso. Si pensi all’art. 134 c.p.p.
Mentre il Codice di Procedura Civile non sembra esprimersi in tal senso, così come non sembra prevedere la figura dell’Ausiliario del CTU che compare, invece, in sede Penale all’art. 228 co. 2 c.p.p.
Inoltre, se il Perito/CTU, secondo alcuni orientamenti, fosse tenuto a chiedere il consenso alla videoregistrazione degli incontri peritali, allora dovrebbe essere autorizzato anche per l’attività di acquisire appunti: pensiamo ad un Perito/CTU con l’abile capacità ossessiva di acquisire sul proprio taccuino frasi verbatim dei periziandi.
2. Ma forse si tratta di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali?
Nemmeno. Probabilmente sono poco conosciute le Linee Guida del Garante della Privacy in tema di perizie e consulenze tecniche in cui il consulente d’ufficio è sollevato dall’acquisire consenso scritto. Anzi, se vogliamo dirla tutta dovrebbe, secondo le Linee Guida, distruggere copia di tutti gli appunti e materiale acquisito nell’attività peritale successivamente al deposito in Cancelleria del materiale originale. Alzi la mano chi lo fa! ;)
Una breve e ultima considerazione.
Ormai, anche grazie agli smartphone, tutti registrano tutti. Nell’ambito peritale è frequente che anche le parti (pensiamo ai genitori in fase Civile) audioregistrino gli incontri di nascosto, i CCTTPP altrettanto.
In qualità di CTP, quando mi reco in uno studio del Perito/CTU, do per scontato che verrò video e audio registrato da più fonti. Qual è il problema?
Molto semplicemente, chi ha paura delle registrazioni?

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