Commento alla sentenza del Tribunale di Pavia sull’ascolto del minore in ambito civile.
A cura dell’Avv. Margherita Corriere – Vice Presiente SISF Cosenza, Presidente AMI Sez. distr. CZ
Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nel Commento generale n. 12, Il Diritto del Bambino e dell’adolescente di essere ascoltato, ha rilevato che l’ascolto costituisce un diritto e non un obbligo della persona minore di età e che è, invece, obbligo dello Stato salvaguardare tale diritto,” consentendo al minore di esprimere le sue opinioni, libere da pressioni e consapevolmente formate per avere ricevuto tutte le informazioni necessarie in ogni questione che comunque riguardi la sua sfera di diritti e in cui la sua prospettiva possa migliorare la qualità delle soluzioni”.
Inoltre le Linee Guida sulla Giustizia Minorile del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010 ribadiscono il principio di necessità dell’ascolto della persona minore, di riconoscimento alle sue opinioni della giusta rilevanza, di assicurazione al minore della necessaria libertà di espressione che presume la sua piena informazione.
Le raccomandazioni provenienti dalla fonti sopranazionali hanno conseguito largo riscontro nella legislazione interna. Già gli artt. 4 comma 8 e 6 comma 9 della legge sul divorzio, nel testo derivante dalla riforma del 1987, stabilivano che il Presidente del Tribunale si occupasse dell’audizione dei figli minori solo qualora fosse “strettamente necessario anche in considerazione della loro età”, la legge del 28 marzo 2001 n. 149, di riforma dell’adozione, ha disposto che, nelle procedure di affidamento familiare, di adottabilità e di adozione, il bambino di età superiore a dodici anni o anche di età inferiore se capace di sufficiente discernimento, debba essere ascoltato per esprimere il proprio orientamento in relazione alle decisioni che riguardano il suo affidamento ed il suo futuro. Tale normativa infatti ha riformato la legge sull’adozione n. 184/1983, prevedendo che il minore venga sempre sentito.
La legge 1 gennaio 2012 n. 219, introducendo l’art. 315 bis c.c. , prevede che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”, sancendo pertanto un vero e proprio diritto del minore ad essere ascoltato.
Ratio della norma è il coinvolgimento del minore nei processi che lo riguardano , confermato dall’analogo riferimento terminologico del d.lgs . del 7 febbraio 2014 n. 154, che, introducendo l’art. 336 bis c.c., prevede una disciplina unitaria anche se non esaustiva dell’ascolto del minore in tutte le procedure idonee ad incidere sui suoi interessi, stabilendo che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento, dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il Pubblico ministero sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”.
Per quanto attiene ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, divorzio, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio ed a quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 337 octies, comma 1 c.c. stabilisce che “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Orbene, in tale ottica, Il provvedimento in esame emesso dal Tribunale di Pavia, in un procedimento di modifiche delle condizioni di divorzio,riguardanti in particolare il collocamento dei due figli minori, è interessante perché spiega in maniera esaustiva quale deve essere l’autentica ratio dell’ascolto del minore al fine di salvaguardare i suoi autentici interessi.
Ed infatti sostiene il Tribunale che ascoltare i minori non equivale a prendere meccanicamente atto della volontà da questi manifestata verbalmente ed automaticamente attuarla ; infatti il compito del giudice è ben diverso, in quanto deve avere come fine realizzare il vero ed autentico interesse del minore e, pertanto il giudicante “deve capirne i bisogni profondi, e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata”.
Certamente l’ascolto serve per dare voce al minore e ai suoi desideri , ma , soprattutto per discernere se tali desideri scaturiscano da scelte consapevoli o siano invece il frutto di pressioni esterne provocate dall’influenza di uno dei due genitori. Ed infatti quello che conta per una sana ed armoniosa crescita del minore è apprezzare da parte del tribunale se quei determinati desideri espressi corrispondano sul serio al suo concreto interesse.
A tal fine il Collegio ritiene fondamentale che , nel caso di specie, l’ascolto dei figli minori sia condotto da un esperto psicologo che , per le sue peculiarità specialistiche, non si limiterà esclusivamente al prendere atto del mero contenuto di quanto riferito verbalmente dai ragazzi , bensì ne esaminerà i bisogni concreti onde tutelarne l’interesse autentico “in una prospettiva di corretta crescita”.
Ed infatti l’ascolto deve svolgersi in modo da garantire l’effettivo esercizio del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e quindi deve svolgersi nel rispetto delle cautele e con modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti o condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o i difensori, nonché di sentire il minore da solo o, ancora, quello, come nel caso di specie, di delegare l’audizione ad un organo più appropriato e professionalmente attrezzato, quale è l’esperto psicologo.
In casi come quello in esame il consulente delegato all’ascolto , non solo ascolterà i minori, ma valuterà le capacità genitoriali delle parti , la loro interazione nell’interesse della prole e la migliore soluzione di affidamento e collocazione dei minori che rappresenti concretamente in maniera adeguata la scelta ottimale per la loro sana ed equilibrata crescita psicofisica.
Ricordiamo in merito la sentenza della Cassazione del 15 maggio 2013 n. 11687, che ha specificato che “l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori…Ne consegue che tale adempimento è necessario anche nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nella specie, assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il giudice, ove non ritenga di procedere all’audizione diretta, avvalersi di esperti investiti da specifica delega”.
Infatti fine ultimo di tale ascolto è accertare i concreti bisogni del minore e valutare se i desideri esternati dallo stesso siano autentici e spontanei e se la loro soddisfazione corrisponda o meno a quell’interesse concreto e vero che deve essere salvaguardato per una sua maturazione affettivo – relazionale equilibrata ed una crescita armoniosa.
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Commento alla sentenza del Tribunale di Pavia sull’ascolto del minore in ambito civile.
A cura dell’Avv. Margherita Corriere – Vice Presiente SISF Cosenza, Presidente AMI Sez. distr. CZ
Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nel Commento generale n. 12, Il Diritto del Bambino e dell’adolescente di essere ascoltato, ha rilevato che l’ascolto costituisce un diritto e non un obbligo della persona minore di età e che è, invece, obbligo dello Stato salvaguardare tale diritto,” consentendo al minore di esprimere le sue opinioni, libere da pressioni e consapevolmente formate per avere ricevuto tutte le informazioni necessarie in ogni questione che comunque riguardi la sua sfera di diritti e in cui la sua prospettiva possa migliorare la qualità delle soluzioni”.
Inoltre le Linee Guida sulla Giustizia Minorile del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010 ribadiscono il principio di necessità dell’ascolto della persona minore, di riconoscimento alle sue opinioni della giusta rilevanza, di assicurazione al minore della necessaria libertà di espressione che presume la sua piena informazione.
Le raccomandazioni provenienti dalla fonti sopranazionali hanno conseguito largo riscontro nella legislazione interna. Già gli artt. 4 comma 8 e 6 comma 9 della legge sul divorzio, nel testo derivante dalla riforma del 1987, stabilivano che il Presidente del Tribunale si occupasse dell’audizione dei figli minori solo qualora fosse “strettamente necessario anche in considerazione della loro età”, la legge del 28 marzo 2001 n. 149, di riforma dell’adozione, ha disposto che, nelle procedure di affidamento familiare, di adottabilità e di adozione, il bambino di età superiore a dodici anni o anche di età inferiore se capace di sufficiente discernimento, debba essere ascoltato per esprimere il proprio orientamento in relazione alle decisioni che riguardano il suo affidamento ed il suo futuro. Tale normativa infatti ha riformato la legge sull’adozione n. 184/1983, prevedendo che il minore venga sempre sentito.
La legge 1 gennaio 2012 n. 219, introducendo l’art. 315 bis c.c. , prevede che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”, sancendo pertanto un vero e proprio diritto del minore ad essere ascoltato.
Ratio della norma è il coinvolgimento del minore nei processi che lo riguardano , confermato dall’analogo riferimento terminologico del d.lgs . del 7 febbraio 2014 n. 154, che, introducendo l’art. 336 bis c.c., prevede una disciplina unitaria anche se non esaustiva dell’ascolto del minore in tutte le procedure idonee ad incidere sui suoi interessi, stabilendo che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento, dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il Pubblico ministero sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”.
Per quanto attiene ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, divorzio, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio ed a quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 337 octies, comma 1 c.c. stabilisce che “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Orbene, in tale ottica, Il provvedimento in esame emesso dal Tribunale di Pavia, in un procedimento di modifiche delle condizioni di divorzio,riguardanti in particolare il collocamento dei due figli minori, è interessante perché spiega in maniera esaustiva quale deve essere l’autentica ratio dell’ascolto del minore al fine di salvaguardare i suoi autentici interessi.
Ed infatti sostiene il Tribunale che ascoltare i minori non equivale a prendere meccanicamente atto della volontà da questi manifestata verbalmente ed automaticamente attuarla ; infatti il compito del giudice è ben diverso, in quanto deve avere come fine realizzare il vero ed autentico interesse del minore e, pertanto il giudicante “deve capirne i bisogni profondi, e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata”.
Certamente l’ascolto serve per dare voce al minore e ai suoi desideri , ma , soprattutto per discernere se tali desideri scaturiscano da scelte consapevoli o siano invece il frutto di pressioni esterne provocate dall’influenza di uno dei due genitori. Ed infatti quello che conta per una sana ed armoniosa crescita del minore è apprezzare da parte del tribunale se quei determinati desideri espressi corrispondano sul serio al suo concreto interesse.
A tal fine il Collegio ritiene fondamentale che , nel caso di specie, l’ascolto dei figli minori sia condotto da un esperto psicologo che , per le sue peculiarità specialistiche, non si limiterà esclusivamente al prendere atto del mero contenuto di quanto riferito verbalmente dai ragazzi , bensì ne esaminerà i bisogni concreti onde tutelarne l’interesse autentico “in una prospettiva di corretta crescita”.
Ed infatti l’ascolto deve svolgersi in modo da garantire l’effettivo esercizio del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e quindi deve svolgersi nel rispetto delle cautele e con modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti o condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o i difensori, nonché di sentire il minore da solo o, ancora, quello, come nel caso di specie, di delegare l’audizione ad un organo più appropriato e professionalmente attrezzato, quale è l’esperto psicologo.
In casi come quello in esame il consulente delegato all’ascolto , non solo ascolterà i minori, ma valuterà le capacità genitoriali delle parti , la loro interazione nell’interesse della prole e la migliore soluzione di affidamento e collocazione dei minori che rappresenti concretamente in maniera adeguata la scelta ottimale per la loro sana ed equilibrata crescita psicofisica.
Ricordiamo in merito la sentenza della Cassazione del 15 maggio 2013 n. 11687, che ha specificato che “l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori…Ne consegue che tale adempimento è necessario anche nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nella specie, assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il giudice, ove non ritenga di procedere all’audizione diretta, avvalersi di esperti investiti da specifica delega”.
Infatti fine ultimo di tale ascolto è accertare i concreti bisogni del minore e valutare se i desideri esternati dallo stesso siano autentici e spontanei e se la loro soddisfazione corrisponda o meno a quell’interesse concreto e vero che deve essere salvaguardato per una sua maturazione affettivo – relazionale equilibrata ed una crescita armoniosa.
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