Può accadere che vi siano CTU intenti a compiere attività peritale all’interno degli istituti scolastici.
Nello specifico, CTU che decidono di compiere attività di osservazione del minore, coinvolto nel procedimento civile, all’interno della classe scolastica, al fine di valutare i suoi comportamenti, la sua modalità comunicativa, le sue interazioni con gli altri compagni.
Ma il CTU può farlo?
Decisamente no.
Prima di tutto, occorrerebbe comprendere il motivo di tale attività peritale: quale sarebbe l’obiettivo di tale osservazione?
L’osservazione del minore si fa nello studio del CTU, non in ambienti esterni.
Si tenga sempre ben presente che il motivo che spinge un Tribunale a disporre una CTU è comprendere se i diritti del minore siano garantiti ex art. 337-ter comma 1 c.c.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è l’assenza di autorizzazione da parte del CTU di compiere attività peritale coinvolgendo soggetti esterni, soprattutto minorenni (i compagni di classe) i cui genitori sono all’oscuro di tutto.
Può capitare che, in buona fede, il dirigente scolastico conceda l’autorizzazione al CTU di compiere attività di osservazione in classe, ma è senz’altro un’attività illegittima e illecita.
Il CTU necessiterebbe di specifica autorizzazione da parte del Tribunale per poter superare i limiti delle sue funzioni.
Svolgere attività di osservazione significa invadere la sfera privata delle persone, soprattutto se minorenni. Tale attività rappresenterebbe, di fatto, un trattamento sanitario che necessiterebbe di consenso informato da parte dei genitori (o tutori) dei piccoli compagni di classe.
Per questo motivo, si potrebbe configurare anche l’ipotesi di violenza privata ex art. 610 c.p.
In conclusione, il CTU non è autorizzato ex officio a compiere attività peritale in ambienti esterni (la scuola) in cui sono coinvolti anche altre persone, soprattutto minorenni.
 

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