Può capitare che il CTU, nominato all’interno di contenziosi civili di separazione, decida di convocare allo studio o recarsi presso lo studio/ente dello psicologo che ha avuto in carico (prestazione psicologica) uno o entrambi i genitori.
Può farlo?
Decisamente no.
Lo psicologo sarebbe vincolato al segreto professionale (art. 11 C.D. e 200 c.p.p., art. 622 c.p.) “pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate”.
Questo vincolo vale sia per lo psicologo che lavora in ambito pubblico che privato.
Stesso vincolo anche in caso di ricezione di telefonate da parte di CTU, CTP, Avvocati ecc.
L’unica deroga al segreto professionale sarebbe farsi autorizzare dai pazienti, ma anche in questo caso lo psicologo può continuare a scegliere di essere vincolato al segreto professionale (Art. 12 C.D.) per tutelare la salute psicofisica del paziente.

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