Molte richieste di informazioni e chiarimenti mi arrivano costantemente sul tema “perizia” in ambito penale. Le domande sono quasi sempre le medesime sulla metodologia peritale. Ribadisco, per l’ennesima volta, che la perizia in ambito penale, per noi Psicologi nello specifico sull’idoneità a testimoniare dei minori nei casi presunti di abusi sessuali, è materia delicatissima e molto complessa. Una formazione “naif” non basta, è necessario un costante aggiornamento e approfondimento. E il rischio di sbagliare rimane comunque altissimo.
Vediamo di chiarire alcuni aspetti sulla metodologia peritale.
1. E’ necessario comunicare il calendario delle operazioni peritali ai CCTTPP o agli Avvocati o ad entrambi?
Il diritto del contraddittorio è fondamentale. Il Perito deve dare la possibilità alle parti di partecipare agli incontri periali. Seppur l’Art. 229 c.p.p. cita “1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti” e quindi, formalmente, potrebbe non comunicare alle parti le operazioni peritali successive alla prima, rimane saldo il diritto del contraddittorio. La modalità migliore è comunicare sempre tutte le operazioni peritali che il Perito intende svolgere. Via fax agli Avvocati che, lo ricordo, possono partecipare a tutti gli incontri peritali e informalmente ai CCTTP. Il Perito dovrebbe cercare di coinvolgere sempre i Consulenti delle parti. Dunque concertare con loro le date delle operazioni peritali, ma, lo ricordo, l’ultima parola spetta sempre al Perito. Infatti secondo l’art. 230 co. 4 c.p.p. 4 cita “La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali“. Per qualsiasi controversia tra il Perito e le Parti, far riferimento sempre al Giudice, come cita l’art. 228 co. 4 ” Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse”
2. E’ necessario stilare il verbale delle operazioni peritali?
Formalmente no, ma è meglio stilarlo. Trattasi di un foglio in cui vengono annotati i presenti alla operazione peritale e cosa è accaduto (“…si è svolto l’incontro peritale con la madre del minore. L’intero incontro è stato videoregistrato…sono presenti i consulenti ecc.“). E’ necessario inserire anche le eventuali note critiche dei CCTTPP. Ecco un fac-simile del verbale di operazione peritale.
3. I consulenti tecnici di parte (CCTTPP) possono interagire direttamente con i periziandi?
No, dovrebbero farlo attraverso il Perito che rimane l’unico incaricato del Giudice. Infatti secondo l’art. 230 co. 2 “Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione“.
4. I CCTTPP possono partecipare agli incontri con i minori?
Domanda molto frequente e tema altrettanto dibattuto. Il Perito si trova tra l’incudine e il martello: da una parte dovrebbe tutelare il minore e, dunque, ridurre al minimo la presenza potenzialmente invasiva di altre figure nella stanza, dall’altra deve garantire il diritto del contraddittorio. Formalmente sia gli Avvocati, sia i CCTTPP possono partecipare a tutte le operazioni peritali. Considerato il campo “penale” molto delicato, in cui spesso si crea un clima di tensione, se non di conflitto, tra le Parti, è meglio garantire la presenza indiretta dei Consulenti. Come? Utilizzando uno spazio neutro con due stanze separate da vetro-specchio e/o collegate da sistema di videoregistrazione a circuito chiuso. Così sono tutti soddisfatti, potendo partecipare indirettamente, soddisfacendo a pieno l’art. 230 c.p.p. co.2.
5. E’ utile videoregistrare gli incontri peritali?
Assolutamente sì. E’ fortemente consigliabile. Questa scelta implica una serie di vantaggi: si congelano le dichiarazioni onde evitare manipolazioni ed incomprensioni strumentali delle Parti; il Perito ha la possibilità di ri-visionare i filmati per analizzare i dettagli; modalità chiara e trasparente per tutti. Si ricorda che il materiale video-audio prodotto deve essere consegnato in cancelleria. Evitare di produrlo alle Parti durante la Perizia.
6. E’ vero che il Perito può essere ascoltato in fase dibattimentale?
Verissimo. A differenza dell’ambito civile in cui il CTU può non essere ascoltato dal Giudice, nel Penale il Perito è (quasi) sempre ascoltato in fase dibattimentale (processo) dal Giudice e dalla parti. Egli è sottoposto alla Cross-Examination.
Per maggiori info, rimando agli articoli principali del Codice di Procedura Penale “Mezzi di Prova“.
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2 Comments
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Caro collega, da quanto scrivi si evince che non vi è un obbligo del Perito di comunicare il percorso peritale che intende seguire per rispondere al quesito, ma d’altra parte per rispettare il diritto al contraddittorio non è buona prassi che il Perito informi ad inizio lavori quale calendario intende seguire? quali test utilizzare, quali soggetti sentire nei colloqui?
Gentile Maria Paola,
teoricamente non vi è un obbligo formale, ma è caldamente consigliato, anche perché bisognerebbe dimostrare di aver rispettato il contraddittorio fornendo la possibilità di far partecipare CCTTTPP e Avvocati agli incontri.
Quali test utilizzare non è obbligatorio. il CTU potrebbe scegliere il test da somministrare anche all’ultimo momento.
Cordialmente.