Per carità!

Prima di tutto, occorre chiarire che non possono essere suggeriti/prescritti, nemmeno sotto forma di “inviti”, trattamenti sanitari (sostegno psicologico, psicoterapia et similia) ai genitori.

Lo dice l’art. 32 della Costituzione, la Cassazione, il Codice Deontologico dei Medici e quello degli Psicologi. A tal proposito si rimanda a questo documento.

Anche volendo superare l’illegittimità della prescrizione (o del suggerimento del CTU) si verrebbe a creare un bel problema di conflitto di interessi.

Un CTU, nemmeno in concerto con i CCTTPP, può suggerire al Tribunale un nominativo di uno psicologo o un medico (o un professionista) privato. Nemmeno se si tratta di un ente. 

Il CTU rappresenta il Tribunale e non può certo favorire il privato. Dovrebbe, invece, limitarsi ad indicare enti pubblici, mai privati. Ad esempio, potrebbe suggerire un trattamento sanitario sul figlio. Poi spetta al Giudice indicare nella sentenza dove dovrà essere effettuato (ente pubblico).

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