Da qualche mese il Tribunale Civile di Roma ha adottato un quesito peritale standard per le CTU nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.
Da una prima lettura, si evince subito che al CTU viene delegato un enorme (eccessivo e pericoloso) potere che, tuttavia, appare in alcuni casi confliggente con il dettato normativo e deontologico.
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Quesito standard del Tribunale Civile di Roma:
Dica il CTU — esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori, i figli minori ed i loro eventuali consulenti di parte, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.
In particolare il CTU:

1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:
profilo di personalità delle parti;
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l’altro genitore e la di lui/lei famiglia d’origine;
capacità di gestire il conflitto emotivo con l’altro genitore e di preservarne l’immagine agli occhi dei figli;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli;
2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.
3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico;
4) Proceda all’ascolto dei minori;
5) Proponga all’esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l’interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.
6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.
8) Qualora dovesse rendersi opportuno l’intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio;
9) All’esito dell’indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l’accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell’affidamento condiviso;
10) Individui il CTU ove possibile un regime di frequentazione provvisorio su accordo delle parti;
11) Valuti se in questo nucleo familiare emergano caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità pervasivi in uno o in entrambi i genitori che espongano i minori a situazioni di rischio.

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