Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 19 maggio 2015
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – PROCEDIMENTO PERITALE – RELAZIONE DEL PERITO – TRASMISSIONE ALLE PARTI – BOZZA – ESCLUSIONE – VERSIONE DEFINITIVA – SUSSISTE – MODIFICABILITÀ RISPETTO ALLA PERIZIA MANDATA AL GIUDICE – ESCLUSIONE (art. 195 c.p.c.)
Nel nuovo rito procedimentale di tipo peritale, disegnato dall’art. 195 c.p.c., non esiste alcuna BOZZA di consulenza: il consulente MANDA alle parti la VERSIONE DEFINITIVA e, raccolte le loro osservazioni, AGGIUNGE le sue valutazioni. Trasmette, quindi, tutto poi al Giudice. Pertanto: la versione inviata alle parti per le loro osservazioni è già quella DEFINITIVA ed è essa relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni MODIFARLA ma potendo, invece, rendere chiarimenti nella risposta alle valutazioni. Se i difensori segnalano, che la perizia trasmessa alle parti è diversa da quella trasmessa al giudice, si registra una violazione dell’art. 195 c.p.c. e il CTU va dunque convocato a chiarimenti.
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Egr.Dott.Pingitore, sono un CTU del Tribunale di Napoli e mi sono trovato nella necessità di modificare il contenuto della bozza di relazione, a seguito di acute osservazioni di parte convenuta che mi hanno mostrato un mio errore interpretativo di un grafico. La parte attrice si è opposta a questa modifica di contenuto ed ha chiesto al Giudice l’annullamento della mia relazione; il Magistrato è in attesa di miei chiarimenti.
Secondo Lei, come potrei comportarmi in questa fase? Mi sento molto in difficoltà e Le sarei infinitamente grato se volesse darmi un’opinione.
Salve,
la c.d. “bozza” (definizione impropria) non è modificabile. La relazione sintetica (finale) del CTU rappresenta lo spazio per rispondere alle osservazioni delle parti in cui, nel suo caso, avrebbe potuto modificare il grafico.
Rimanga in attesa delle determinazioni del Giudice.
Cordiali saluti.
Marco Pingitore