A pag. 6 di queste linee guida a cura dell’Ordine Psicologi Umbria vengo citato:

Domanda: All’interno della CTU svolta in alcune sue fasi con l’ausilio dei dispositivi elettronici devo raccogliere il consenso informato comunque

Risposta: No, il consenso informato va acquisito solo nei contesti sanitari. Tuttavia segnaliamo un recente e vivace dibattito intorno a questo tema. Ad esempio il dott. Pingitore dell’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria non fa che ribadire che anche in ctu sarebbe opportuno acquisire il consenso, altrimenti raffigurerebbe una situazione assimilabile a un tso (unico trattamento sanitario in assenza di consenso dell’utente).

Ringrazio per la citazione, ma non ho mai effettuato questo tipo di affermazione.
In CTU non è necessario acquisire il consenso informato sanitario (né per gli adulti, né per i minorenni) perché trattasi di prestazione psicologica senza una finalità sanitaria.
Il riferimento al TSO che solitamente faccio è in relazione alle prescrizioni giudiziarie, da parte dei Tribunali dietro suggerimento dei CTU, di trattamenti psicologi. Queste prescrizioni sono illegittime, prima di tutto ex art. 32 della Costituzione, per cui rappresenterebbero dei veri e propri TSO – Trattamenti Sanitari Obbligatori.

Le CTU le ho ribattezzate TSU – Trattamenti Sanitari d’Ufficio.

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