Uno dei provvedimenti giudiziari più diffusi, nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli, è il c.d. “monitoraggio dei Servizi Sociali”.
Dopo anni di esperienza nell’ambito della psicologia forense non sono ancora riuscito a comprendere cosa si intenda per “monitoraggio” e quali sono i presupposti scientifici e metodologici alla base di questa attività.
In ogni caso, l’attività di monitoraggio viene svolta anche tramite la piattaforma WhatsApp.
In cosa consiste?
L’assistente sociale crea un gruppo WhatsApp costituito da se stessa e dai due genitori monitorati disponendo che qualsiasi tipo di comunicazione tra gli ex coniugi debba avvenire via WhatsApp per mezzo del gruppo creato.
Medesime modalità vengono utilizzate dall’educatore che svolge la c.d. “educativa domiciliare” di cui ignoro, anche in questo caso, quali possano essere i presupposti scientifici e metodologici alla base di questa attività.
In questo genere di casi, l’educatore crea un gruppo WhatsApp in cui inserisce i due genitori i quali sono obbligati ad effettuare le chiamate/videochiamate, per sentire i figli, solo ed esclusivamente tramite il gruppo creato.
Così l’educatore osserva, valuta e interviene al bisogno.
Senza entrare nei particolari di queste due simili attività, mi domando se tutto ciò non sia in palese contrasto con l’art. 13 della Costituzione e l’art. 8 della CEDU.
Torneremo sull’argomento.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp