È prassi molto diffusa l’incarico del Tribunale al Servizio Sanitario Nazionale – il più delle volte al Consultorio familiare – di valutare le capacità genitoriali dei genitori nelle cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

In sintesi:
– il procedimento civile di separazione, divorzio e affidamento dei figli è in corso
– il Tribunale decide di affidare l’incarico di valutazione al Consultorio familiare

Prima di tutto, quali sono i riferimenti normativi?

Il Tribunale incarica un CTU psicologo/medico per valutare le capacità genitoriali
Interviene l’art. 473-bis.25 c.p.c.:

Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

in alternativa o addirittura successivamente

Il Tribunale incarica il Consultorio familiare per valutare le capacità genitoriali
Interviene l’art. 473-bis.27 c.p.c.:

Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

In pratica:

se l’incarico viene conferito al CTU:

– il CTU è un Pubblico Ufficiale e presta giuramento
– il CTU può acquisire gli atti dal PCT
– il CTU può acquisire gli atti dalle parti (anche se questa attività è controversa e va espletata con esperienza e molta cautela, pena la nullità della CTU)
– il CTU può effettuare esame di personalità dei genitori solo se queste incidono direttamente con le capacità genitoriali
– la CTU si svolge in contraddittorio alla presenza di Avvocati e CCTTPP
– il CTU viene liquidato dalle parti o dall’erario (gratuito patrocinio)
– il CTU deposita tramite PCT eventuali istanze e CTU
– il CTU può avvalersi di un collaboratore (volgarmente “ausiliario”) con mansioni meramente tecniche
– il CTU sottostà, tra l’altro, all’art. 195 c.p.c.
– il CTU se scelto dall’Albo CTU ha specifiche competenze nella materia trattata
– e tanto altro

se l’incarico viene conferito al Consultorio familiare:

– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale è un Pubblico Ufficiale, ma non presta giuramento
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale non può acquisire gli atti dal PCT
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale potrebbe acquisire gli atti dalle parti senza garantire il contraddittorio
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale può effettuare liberamente esame di personalità dei genitori, diagnosi ecc
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale svolge l’attività in totale assenza di contraddittorio. Non vi è alcun CTP perché non vi è CTU
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale non viene liquidato, ma svolge le attività durante le ore di servizio
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale non deposita tramite PCT
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale può avvalersi eventualmente della collaborazione di un Collega del Consultorio
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale non sottostà all’art. 195 c.p.c.
– il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale non è scelto dall’Albo CTU per cui, teoricamente, potrebbe non possedere una specifica competenza in materia come il Collega CTU
– e tanto altro

La vexata quaestio però è la seguente:

la valutazione delle capacità genitoriali prevista dall’art. 473-bis.25 c.p.c. all’interno della CTU è possibile trasferirla ad un Consultorio familiare ovvero ad un Servizio sanitario pubblico?
È come chiedere ad un Centro di Salute Mentale la valutazione della capacità di intendere e volere di un soggetto sotto procedimento penale: è metodologicamente corretto e accettabile da un punto di vista della procedura?

Di seguito alcuni ambiti prettamente giuridici:

– capacità intendere e volere – artt. 88 e 89 cp
– idoneità a rendere testimonianza – art. 496 cpp
– incapacità naturale – art. 428 cc
– rettificazione attribuzione di sesso – L. 164/82
– capacità genitoriali – art. 473-bis.25 c.p.c.
– e tanti altri

Queste attività di competenza giuridica possono essere trasferite al Servizio Sanitario Nazionale? Nello specifico, la valutazione delle capacità genitoriali può essere affidata al Servizio Sanitario Nazionale? Il Dirigente Psicologo/Specialista ambulatoriale può trovarsi in una doppia veste di curante (ambito sanitario) e giudicante (ambito giudiziario)?

Oppure dobbiamo ipotizzare che il Consultorio familiare, considerata la fuga dall’Albo CTU di tanti professionisti, possa sostituire l’attività di CTU?

Infatti:

– la valutazione delle capacità genitoriali: ruolo giudicante/ambito giudiziario
– la cura delle incapacità genitoriali: ruolo curante/ambito sanitario

La discussione è aperta.

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