Il documento dell’Ordine degli Psicologi della Calabria “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli” (marzo 2022) richiama la normativa secondo cui nessuno può imporre, nemmeno sotto forma di suggerimento, trattamenti sanitari ai genitori separati o in via di separazione.

Alcune cattive prassi che prevedono trattamenti sanitari obbligatori, invece, sembrano avere un retrogusto patriarcale, ormai ampiamente superato, secondo cui il Tribunale, per mezzo dei Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbe esercitare un non meglio precisato “controllo” sull’intero nucleo familiare “affidato” all’Ente pubblico. Una sorta di (patria) potestà che non trova alcun conforto giuridico, scientifico e deontologico.

Probabilmente è ancora poco chiaro il passaggio dal concetto di “potestà genitoriale” a quello di “responsabilità
genitoriale”, generando una significativa confusione nell’approccio a questa materia. I diritti soggettivi di genitori e figli vengono incautamente misconosciuti in nome di una “potestà” giudiziaria e sanitaria secondo cui l’Ente pubblico, per conto del Tribunale, eserciterebbe un particolare potere e controllo su tutti i membri della famiglia divisa.
Il diritto soggettivo del genitore viene, di fatto, sostituito con il diritto potestativo del Servizio Sanitario Nazionale imponendo, di fatto, il suo sistema di valori ai genitori separati.

Potremmo ribattezzare queste cattive prassi in potestà sanitaria.

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