Art. 473-bis.25 c.p.c. recita:
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita’ delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita’ genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita’ scientifica.
Significa che:
– la regola generale è che le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità NON sono consentite
– la regola specifica, invece, è che sono consentite «nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali».
La prima criticità è la definizione di “capacità genitoriali”, termine che entra per la prima volta nel codice di procedura civile grazie a questo articolo: il 473-bis.25
Non vi è una definizione standard ovvero scientificamente riconosciuta di “capacità genitoriale” che spesso viene sovrapposta all’altra definizione “idoneità genitoriale”. In verità, le definizioni spesso vengono utilizzate in modo interscambiabile, ma in realtà si può essere idonei a fare i genitori, ma non capaci. Idoneità e capacità sono due cose differenti. La questione è complessa, contaminata dal concetto di idoneità genitoriale in ambito di affidamento e adozione ex L. 184/83.
La Cassazione si è espressa più volte sul concetto di capacità genitoriale (nell’ambito delle separazioni, divorzio e affidamento dei figli) confermando la genericità e ambiguità del concetto.
La seconda criticità.
Non essendo chiaro cosa si intenda per capacità/idoneità genitoriale, non risulta altrettanto chiaro quali aspetti delle caratteristiche e profili di personalità dei genitori possa incidere direttamente sulle suddette capacità. Non indirettamente, ma direttamente. Quindi stiamo parlando di aspetti specifici, non aspecifici.
Specifico significa una correlazione diretta tra personalità e capacità. Ad esempio, un disturbo paranoide di personalità incide sulle capacità genitoriali? Magari sì, potrebbe essere la spiegazione clinica di un genitore che ostacola la frequentazione del figlio con l’altro genitore. Ma non è detto, perché altrimenti si dovrebbe affermare che il disturbo paranoide di personalità produce sempre nel genitore la malsana idea di ostacolare la frequentazione tra il figlio e l’altro genitore.
In sintesi, la sanità mentale non corrisponde automaticamente alla capacità genitoriale, intesa come il genitore capace di tutelare i diritti del figlio sanciti dal primo comma dell’art. 337-ter Codice Civile (definizione mia e di Camerini di qualche anno fa).
Potrei essere un genitore capace e soffrire di un disturbo borderline di personalità.
Il problema è (anche) un altro. Quel «nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali» imporrebbe una certa cautela nella somministrazione di test psicologici ed effettuare colloqui finalizzati alla valutazione della personalità dei genitori a prescindere da aspetti che incidano direttamente sulle capacità genitoriali.
Ciò significa, che il CTU non potrebbe effettuare una valutazione della personalità (diagnosi clinica) a prescindere, senza che abbia riscontrato un fumus, una probabile esistenza di un aspetto della personalità tale da incidere direttamente sulle capacità genitoriali.
Il CTU allora dovrebbe:
– effettuare dei colloqui di coppia e individuali
– rendersi conto che “qualcosa non va” (clinicamente) in uno o entrambi i genitori
– questo “qualcosa che non va” dovrebbe essere un aspetto che incide direttamente sulle capacità genitoriali
– allora sì, potrebbe a questo punto effettuare valutazione di personalità per mezzo di colloqui e di eventuali test psicologici
Se il CTU non intravedesse quel “qualcosa che non va” inteso come aspetto che incide direttamente sulle capacità genitoriali, non potrebbe effettuare la valutazione di personalità perché non consentita.
Quindi spetta al CTU dimostrare che effettua l’esame di personalità su quello specifico aspetto clinico che incide sulla capacità genitoriale.
In sintesi, il CTU potrebbe indagare su un disturbo paranoide di personalità che secondo il tecnico del Giudice incide direttamente sulla capacità genitoriale e non su un ipotetico tratto ossessivo dello stesso genitore perché non influente. Quindi se il CTU esamina quel tratto ossessivo sta debordando dai suoi compiti sanciti per legge. Ma per rilevare quel tratto ossessivo, una valutazione l’avrà pur fatta.
Stesso discorso per il CTP che chiede, a prescindere, l’esame di personalità e la somministrazione di test psicologi al CTU. Il CTP dovrebbe adeguatamente motivare la richiesta sostenendo che vi è un tratto di personalità di uno o entrambi i genitori tali da incidere sulle capacità genitoriali.
Ma nessuno sa cosa si intende effettivamente per capacità genitoriale che non è una categoria diagnostica e non esiste nel DSM.
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