Tutore (Art. 473-bis.7 c.p.c.)

Il Giudice nomina il tutore della persona minorenne quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Articolo correlato (Art. 357 c.c.): il tutore ha la cura della persona del minore [371], lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387] e ne amministra i beni.

Curatore (Art. 473-bis.7 c.p.c.)

Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all’esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale.

Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore)
Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.
Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all’esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l’indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.
Nei casi previsti dal presente articolo, all’esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

Curatore speciale (Art. 473-bis.8 c.p.c.)

È nominato dal Giudice in specifici casi per tutelare i diritti della persona minorenne. Il suo ruolo principale è quello di rappresentare il minore in giudizio quando c’è un conflitto di interessi con i genitori. Questo significa che il curatore speciale può parlare a nome del minore, ascoltare le sue opinioni e agire per proteggerlo. La novità è che il ragazzo, compiuti i 14 anni, può chiedere la nomina di un curatore speciale.

Art. 473-bis.8 c.p.c. (Curatore speciale del minore)
Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.
Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

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