Penale Sent. Sez. 5 Num. 38895 Anno 2021
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI
Data Udienza: 24/06/2021

Si tratta di un’argomentazione congrua e logica, conforme ai princìpi posti da questa Corte, che ha già chiarito come, «in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice» (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 – 01: «il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l’impegno di cui all’art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente. (In motivazione, la Corte ha precisato che può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che le conclusioni del consulente siano tali da dimostrare la fallacia di quelle peritali recepite dal giudice), senza che possa affermarsi che la sentenza impugnata abbia escluso in ogni caso l’incidenza dei disturbi delle personalità sulla capacità di intendere e di volere (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 – 01), ma limitandosi ad affermare che il disturbo riscontrato nell’imputato non abbia inciso sulla sua imputabilità nel caso in esame. Tale iter argomentativo non può essere ritenuto viziato sulla scorta della prospettazione del difensore, generica nella parte in cui assume che la Corte di assise di appello avrebbe attribuito minore capacità euristica al sistema Panda in contrasto con i dati in atti (dati neppure indicati) e priva di autosufficienza nella parte in cui silimitato a riportare parzialmente gli elementi probatori (e segnatamente taluni passi delle deposizioni sopra
richiamati), senza nulla compiegare al ricorso, così devolvendo a questa Corte una valutazione parcellizzata (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01); contraddetta nella parte in cui ha assunto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della qualificazione professionale del perito (che non può certo essere revocata in dubbio per il solo fatto che egli non abbia letto taluni scritti in materia indicati dalla difesa).

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