E niente, dopo 20 anni sono sempre le stesse cose.

Prendo spunto da questo articolo, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, per affermare per l’ennesima volta ciò che dovrebbe essere ovvio, ma, evidentemente, ovvio non è.

Gli Psicologi forensi, anche e soprattutto su incarico dell’Autorità Giudiziaria, non possono esprimere valutazioni e apprezzamenti tecnici sui fatti relativamente ai procedimenti penali di presunti abusi sessuali/maltrattamenti sui minori.

Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e/o il Perito del Giudice valutano il minore-testimone, non i racconti/le testimonianze.

Non vi è alcuna scientificità nell’affermare che un racconto di un minore reso in una SIT o in un’audizione in incidente probatorio sia coerente, attendibile, credibile, compatibile con gli abusi sessuali.

Nessuna scientificità.

Il CT/Perito dovrebbe ricevere l’incarico solo ed esclusivamente per valutare l’idoneità a rendere testimonianza ex art. 196 c.p.p. che è cosa diversa dal valutare l’attendibilità del minorenne e/o del suo racconto.

Su questo sito trovate tantissime risorse sull’argomento.

Ricevi aggiornamenti via WhatsApp e via Facebook.

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Total Views: 274Daily Views: 4