Tutte le attuali linee guida sulla testimonianza minorile, ad es. in caso di presunto abuso sessuale, prevedono invariabilmente la raccomandazione di limitare al minimo le occasioni di ascolto dei minori e di riservare il compito solo ai magistrati ed eventualmente ai loro ausiliari, a condizione che si tratti di esperti specificamente formati nel colloquio investigativo ed operanti sotto mandato e controllo giudiziario.
Carta di Noto III (Giugno 2011):
• 1. Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell’Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. (…)
• 7. (…) ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell’originaria traccia mnestica. (…)
Linee Guida Nazionali “L’ascolto del minore testimone” (Novembre 2010)
• 3.10 Ogni accertamento tecnico sul minore dovrebbe rispettare le seguenti regole minime: a) ridurre il più possibile il numero delle audizioni; (…)
• 4.13 L’avvio di un percorso terapeutico prima dell’acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio può costituire elemento di influenzamento della genuinità della resa testimoniale.
Manuale UNICEF “L’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario” (Gennaio 2012; a cura di Sandra Recchione, magistrato):
• (pag. 61) Nella giurisdizione penale l’“ascolto” del minore costituisce una “fonte di prova”. Diversi gli interessi coinvolti: la salvaguardia della genuinità della testimonianza, il diritto dell’accusato a entrare in contatto con la fonte delle accuse, il diritti del minore-teste a essere tutelato dall’“urto” processuale e dalla vittimizzazione “da processo”.
• (pag. 62) È emerso come sia raccomandabile procedere nel più breve tempo possibile all’audizione giudiziale. L’ascolto dovrà essere effettuato nell’arco di pochi giorni dalla ricezione della notizia. Gli studi di psicologia della testimonianza (come anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione) avvertono delle insidie e dei pericoli connessi al “contagio dichiarativo”. Tale fenomeno può conseguire alla attivazione di percorsi investigativi privati paralleli a quello giurisdizionale.
• (pagg. 62-63) (…) pulsione all’approfondimento para-investigativo che può causare l’inquinamento delle testimonianze. La ripetizione (extragiudiziale e compulsata) di dati rilevanti per l’accertamento processuale, può infatti comportarne la modifica, indotta dalla carica di suggestione delle domande e dei dati di contesto in genere.
• (pag. 63) 2.2. La persona che effettua l’ascolto. Si è ritenuto essenziale che del caso sia immediatamente investito il pubblico ministero, e che siano evitate – quando non indispensabili – audizioni da parte degli organi investigativi precedenti alla presa in carico del procedimento dall’Autorità giudiziaria. Il pubblico ministero sceglierà se procedere direttamente all’ascolto, o se, piuttosto, avvalersi di un “ausiliario”, o di un consulente, che svolga anche le funzioni di ausiliario. È opinione condivisa che il minore deve essere ascoltato da persone specializzate: chi ascolta deve avere competenze forensi, che gli consentano di indirizzare l’intervista su temi rilevanti per la verifica dell’attendibilità, nonchè competenze tecniche che consentano di “entrare in relazione” con il minore. Il magistrato inquirente dovrà scegliere il setting adeguato per l’audizione.
• (pagg. 66-68) Si è ritenuto opportuno: (…) raccomandare alle forze dell’ordine che – salvo in casi eccezionali – deve essere evitata l’audizione precedente alla presa in carico del procedimento da parte della Procura; deve essere raccomandata la massima segretezza nella gestione delle indagini (evitando la stesura di verbali ex art. 161 c.p.p.); è inoltre opportuno che siano individuate modalità di coordinamento tra uffici che ricevono la stessa segnalazione (Procura presso il Tribunale per i minorenni e Procura presso il Tribunale); (…) fare in modo che l’esame sia effettuato direttamente dal pubblico ministero, riducendo al minimo le deleghe alla polizia giudiziaria ed evitando comunque di coinvolgere organi non specializzati;
• (pag. 84) Si è ritenuto non opportuno consentire al consulente di effettuare incontri con il minore precedenti all’esame del pubblico ministero, per scongiurare ogni sospetto di inquinamento della fonte.
• (pagg. 85-86) (…) l’esame clinico non può sostituire l’audizione giudiziale che è inopportuno che nell’ambito delle sedute psicodiagnostiche il tecnico affronti i temi processuali (…). Le linee guida professionali che univocamente vietano ai professionisti della salute mentale di valutare la “attendibilità” o “credibilità” delle testimonianze minorili di reato, vengono cioè bandite le operazioni di “validation” da parte di medici e psicologi.
Ad es. per la Carta di Noto III (2011):
• 4. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. (…) Linee Guida Nazionali (2010):
• 3.1 (…) non vanno utilizzate dall’esperto espressioni come “attendibilità” e “credibilità” perché potenzialmente fuorvianti.
• 3.2 All’esperto non può essere demandato il compito – non delegabile perché di esclusiva competenza del Giudice – di accertare la veridicità di quanto raccontato dal bambino. Non possono essere egualmente formulati pareri per “validare” scientificamente contenuti della testimonianza (o parti di essa). Non esistono, difatti, “indicatori” psicologici, testologici o comportamentali in tal senso.
Manuale UNICEF (2012):
(pag. 79) prassi distorte che assegnano allo psicologo il compito di valutare l’attendibilità della testimonianza, delegando al tecnico una valutazione giurisdizionale centrale nell’ambito dei processi in questione; (…) La gestione non accorta della psicodiagnosi forense rischia di consegnare allo psicologo una “delega in bianco” sulla valutazione dell’attendibilità giudiziale. Tale comportamento è stato più volte censurato dalla Corte di Cassazione ed è unanimemente ritenuto inopportuno dagli psicologi forensi.

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By Published On: 31 Marzo 2014Categories: Linee Guida0 Comments on Abusi, Sunto Linee Guida NazionaliTags: Last Updated: 31 Marzo 2014

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