A cura dell’Avv. Margherita Corriere, Presidente AMI Sez. distr. CZ, foro di Cosenza.
Ordinanza n. 9764/2019 della prima sezione civile della Corte di Cassazione : Il diritto alla bigenitorialità non è una mera astrazione, ma deve essere attuato concretamente in quanto fondamentale per una sana crescita psicofisica della prole
Il diritto alla bigenitorialità non è una mera statuizione di principio e non deve rimanere lettera morta.ma deve essere garantito e salvaguardato a tutela della prole : questo è quello che viene evidenziato dalla pronuncia in esame della Suprema Corte.
La querelle nasce dall’impugnativa di un decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto da parte di un padre ,che lamentava di non essergli stati assegnati tempi congrui da trascorrere con la figlioletta, atteso che il provvedimento disponeva che potesse intrattenersi con la bambina solo a fine settimana alternati.
Ma la Corte di Appello di Messina confermava le modalità di visita; pertanto il padre proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 337 ter c.c. e all’art. 132 c.p.c. , nonché agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, per lesione del diritto alla bigenitorialità, facendo rilevare che la tenera età della figlia in sé non poteva rappresentare un ostacolo all’aumento del tempo da trascorrere con la minore, atteso che già la giurisprudenza aveva riconosciuto l’importanza rivestita da congrui tempi di permanenza dei minori presso il padre per un loro armonioso sviluppo.
Inoltre nel ricorso veniva rilevato come la Corte di merito non aveva giustificato il rigetto delle richieste del padre , omettendone la motivazione e pertanto la ratio del suo convincimento in assenza di elementi di inidoneità genitoriale che potessero giustificare così ristretti tempi di visita padre-figlia.
La Corte di Cassazione ritiene fondati i motivi del ricorso e li accoglie , cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, affermando che “va rispettato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi “, importanti per tutelare la sua sana ed equilibrata crescita psicofisica.
La Cassazione cita la Corte di Strasburgo che in alcune sentenze ha richiamato l’attenzione delle autorità nazionali al fine di adottare tutte quelle misure idonee a mantenere i legami tra un genitore ed i propri figli, evitando quelle azioni non automatiche e stereotipate che impedivano di fatto l’attuazione di una vera bigenitorialità. in quanto “per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare “ e il non permetterlo ed ostacolarlo implica una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione EDU.
Rileva ancora la Corte di Cassazione come la Corte di Appello ha escluso gli incontri infrasettimanali padre-figlia, in difformità al fondamentale principio di bigenitorialità, senza nessuna logica e coerente motivazione, ma aderendo in modo acritico alla decisione di primo grado, benché non fosse stato riscontrato nessun elemento di inidoneità genitoriale nella figura paterna, non tenendo , invece, in alcun conto la condotta ostracistica della madre e il fatto importante che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con il genitore non collocatario, a salvaguardia del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla sua crescita equilibrata.
È una sentenza molto importante, con cui ancora una volta si evidenzia che la stella polare è rappresentata dall’interesse del minore e dal suo diritto ad essere amato, curato, assistito ed educato da entrambi i genitori.
Il diritto alla bigenitorialità viene sancito per la prima volta nella Convenzione sui diritti dei fanciulli, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la Legge 176 del 1991 e
nel nostro codice civile l’art. 337 ter dispone che Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi .
Tale diritto rappresenta l’essenza di una nuova cultura bambino-centrica che pone l’ attenzione sull’interesse del minore di mantenere una pari frequentazione con entrambi i genitori, da intendersi come autentica e concreta partecipazione di tutte e due le figure genitoriali nel progetto di crescita, cura, educazione e assistenza del figlio al fine di garantirgli una sana crescita psico-fisica e una idonea maturazione affettivo-relazionale.
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A cura dell’Avv. Margherita Corriere, Presidente AMI Sez. distr. CZ, foro di Cosenza.
Ordinanza n. 9764/2019 della prima sezione civile della Corte di Cassazione : Il diritto alla bigenitorialità non è una mera astrazione, ma deve essere attuato concretamente in quanto fondamentale per una sana crescita psicofisica della prole
Il diritto alla bigenitorialità non è una mera statuizione di principio e non deve rimanere lettera morta.ma deve essere garantito e salvaguardato a tutela della prole : questo è quello che viene evidenziato dalla pronuncia in esame della Suprema Corte.
La querelle nasce dall’impugnativa di un decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto da parte di un padre ,che lamentava di non essergli stati assegnati tempi congrui da trascorrere con la figlioletta, atteso che il provvedimento disponeva che potesse intrattenersi con la bambina solo a fine settimana alternati.
Ma la Corte di Appello di Messina confermava le modalità di visita; pertanto il padre proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge, anche processuale, in relazione all’art. 337 ter c.c. e all’art. 132 c.p.c. , nonché agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, per lesione del diritto alla bigenitorialità, facendo rilevare che la tenera età della figlia in sé non poteva rappresentare un ostacolo all’aumento del tempo da trascorrere con la minore, atteso che già la giurisprudenza aveva riconosciuto l’importanza rivestita da congrui tempi di permanenza dei minori presso il padre per un loro armonioso sviluppo.
Inoltre nel ricorso veniva rilevato come la Corte di merito non aveva giustificato il rigetto delle richieste del padre , omettendone la motivazione e pertanto la ratio del suo convincimento in assenza di elementi di inidoneità genitoriale che potessero giustificare così ristretti tempi di visita padre-figlia.
La Corte di Cassazione ritiene fondati i motivi del ricorso e li accoglie , cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, affermando che “va rispettato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi “, importanti per tutelare la sua sana ed equilibrata crescita psicofisica.
La Cassazione cita la Corte di Strasburgo che in alcune sentenze ha richiamato l’attenzione delle autorità nazionali al fine di adottare tutte quelle misure idonee a mantenere i legami tra un genitore ed i propri figli, evitando quelle azioni non automatiche e stereotipate che impedivano di fatto l’attuazione di una vera bigenitorialità. in quanto “per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare “ e il non permetterlo ed ostacolarlo implica una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione EDU.
Rileva ancora la Corte di Cassazione come la Corte di Appello ha escluso gli incontri infrasettimanali padre-figlia, in difformità al fondamentale principio di bigenitorialità, senza nessuna logica e coerente motivazione, ma aderendo in modo acritico alla decisione di primo grado, benché non fosse stato riscontrato nessun elemento di inidoneità genitoriale nella figura paterna, non tenendo , invece, in alcun conto la condotta ostracistica della madre e il fatto importante che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con il genitore non collocatario, a salvaguardia del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla sua crescita equilibrata.
È una sentenza molto importante, con cui ancora una volta si evidenzia che la stella polare è rappresentata dall’interesse del minore e dal suo diritto ad essere amato, curato, assistito ed educato da entrambi i genitori.
Il diritto alla bigenitorialità viene sancito per la prima volta nella Convenzione sui diritti dei fanciulli, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la Legge 176 del 1991 e
nel nostro codice civile l’art. 337 ter dispone che Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi .
Tale diritto rappresenta l’essenza di una nuova cultura bambino-centrica che pone l’ attenzione sull’interesse del minore di mantenere una pari frequentazione con entrambi i genitori, da intendersi come autentica e concreta partecipazione di tutte e due le figure genitoriali nel progetto di crescita, cura, educazione e assistenza del figlio al fine di garantirgli una sana crescita psico-fisica e una idonea maturazione affettivo-relazionale.
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