Buone Prassi Giudiziarie e Psicosociali in Favore della Bigenitorialità e di Contrasto all’Alienazione Parentale
Centro Studi Famiglia dell’Associazione Circolo Psicogiuridico
Centro Universitario Internazionale (CUI)
Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia – SCRIVI
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione
La Casa di Nilla, Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione dei minori
Master in Neuropsicologia e Psicopatologia Forense – Università di Padova
Società Italiana Scienze Forensi – SISF
Società di Psicologia Giuridica – SPG
Unità PsicoForense – UPF
Università IUSVE di Venezia
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Premessa
Le separazioni conflittuali rappresentano un fenomeno molto dannoso per la salute psicofisica sia dei genitori che dei figli minorenni e non di rado generano difficoltà relazionali tra figlio e genitori con conseguenze a distanza anche gravi, in primis per i figli, costituendo una condizione di stress cronico. Pertanto si rendono necessarie valutazioni psicoforensi e modelli di intervento tempestivi ed efficaci, tali da consentire il rispetto delle decisioni dei tribunali e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, attraverso un coordinamento tra autorità giudiziaria ed agenzie sociali e sociosanitarie, prevenendo così il consolidamento di situazioni pregiudizievoli per i minori coinvolti sino a configurarsi un vero e proprio problema di salute pubblica.
1. Separazioni conflittuali e rifiuto di un genitore
Può avvenire che uno o più figli, attraverso comportamenti espliciti e/o impliciti di uno dei due genitori, solitamente quello collocatario, possano essere indotti a rifiutare l’altro genitore. Tale situazione viene chiamata talvolta alienazione parentale che definisce una disfunzione dei rapporti interpersonali intrafamiliari. Essa configura sul piano giuridico una lesione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti – che ha provocato numerose condanne del nostro Paese da parte della Corte Europea dei Diritti Umani – e, sul piano clinico, un importante fattore di rischio per lo sviluppo psico-affettivo del figlio. I comportamenti che ne sono alla base possono essere rilevati in giudizio attraverso una CTU. I provvedimenti da assumere dovranno adattarsi alla situazione concreta e tenere conto primariamente dell’età e della maturità del figlio minorenne. Va tenuto presente che il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo ed il genitore che non vive con lui sino alla sua perdita, provocando danni anche molto gravi al funzionamento psicologico ed adattivo del figlio ed alla stessa organizzazione della sua personalità.
2. Tempi di frequentazione tendenzialmente paritetici
Anche le esperienze di altri Paesi dimostrano che uno standard minimo di frequentazione dell’uno e dell’altro genitore riduce la conflittualità, e consente al figlio minorenne di mantenere, dopo la separazione, relazioni affettive ed educative equilibrate in tempi tendenzialmente paritetici con entrambi, ponendoli sullo stesso piano per quanto riguarda l’esercizio concreto delle responsabilità che loro competono.
La disciplina vigente in tema di affidamento condiviso dei figli prevede all’art. 337 ter c.c. che il giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, ed a tal fine si sottolinea l’importanza di adottare, come schema minimo per l’attuazione del diritto del minorenne a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, il “calendario tipo”, di regola applicato dai Tribunali di Roma e di Milano, che preveda fin da subito “fine settimana alternati dal venerdì alla mattina sino al lunedì alla mattina; nella settimana successiva due pomeriggi, compresi i pernottamenti, preferibilmente quelli del martedì e del giovedì; la metà delle vacanze scolastiche del Natale e della Pasqua ed almeno 30 giorni continuativi o da dividersi in due periodi, per le vacanze estive”.
3. Provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e quelli di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
I provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti – emessi dai Tribunali anche per spegnere l’iniziale contrasto – costituiscono, da sempre, la prima linea della tutela del diritto del figlio minorenne all’accesso paritetico alle due figure genitoriali.
L’affidamento condiviso, secondo la legge vigente, costituisce la regolazione normale dell’esercizio della responsabilità genitoriale che spetta ad entrambi i genitori anche in caso di mancata realizzazione o di rottura dell’unità familiare.
I genitori in forza dell’art. 337 quinquies c.c. – hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. L’esercizio di questa facoltà rende possibile al giudice di rilevare tempestivamente, ogni comportamento da parte di un genitore che sia tale da produrre un danno alla serena crescita del figlio. Nei casi più gravi, una volta accertata giudizialmente l’esistenza di tali comportamenti, il tribunale può anche disporre l’affidamento esclusivo del figlio minorenne ad uno solo dei genitori quando ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento anche all’altro sia contrario all’interesse del minore. (art. 337 quater co. 1 e 2 c.c.).
4. Sanzioni
La Corte EDU ha raccomandato all’Italia di adottare provvedimenti a riguardo con la dovuta tempestività onde evitare che queste situazioni si radichino e si stabilizzino, perché soprattutto il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il bambino ed il genitore che non vive con lui.
Al fine di scongiurare quei comportamenti dei genitori che siano di “danno alla serena crescita del figlio” si consiglia di richiedere l’adozione di tutta quella serie di “rimedi” che sono stati anticipati dai maggiori Tribunali in Italia, come quello delle Penalità di inadempimento (Astreintes), che sono – con la previsione di una “sanzione” per ogni volta che si replichi un inadempimento alla corretta esplicazione della responsabilità genitoriale – un vero e proprio deterrente, immediato ed efficace, nel contrasto di un comportamento alienante al suo primo manifestarsi. È evidente come, ove questi comportamenti dannosi per il figlio non abbiano a cessare, devono essere tempestivamente evidenziati dal legale della parte e deve essere immediatamente presa una decisione, che preveda anche la “modifica delle modalità di affidamento” privilegiandoil cambio della allocazione dei minori.
5. Inversione del collocamento abituale del minore
L’inversione della residenza abituale del bambino è senza dubbio il provvedimento più incisivo, da adottare tempestivamente quando gli accertamenti effettuati dimostrino che i comportamenti alienanti del genitore collocatario abbiano un carattere non contingente ma strutturale.
Eventualmente, nei casi di alienazione parentale più complessi, potrebbe risultare necessario un trasferimento provvisorio del minore in una struttura protetta (cfr. punto 6). Durante questo periodo saranno avviati gli incontri protetti in spazio neutro con il genitore non collocatario (cfr. punto 7). Quando il provvedimento comporta il cambio di scuola per il minorenne, ove possibile, sarebbe bene eseguirlo al termine dell’anno scolastico o in un periodo di vacanza.
6. Trasferimento del minore in struttura protetta
Quando il figlio continua a rifiutare qualsiasi contatto e comunicazione con il genitore escluso e con i suoi parenti, in mancanza di altre opzioni praticabili, sarà necessario prevedere il suo trasferimento in una residenza transitoria presso una struttura specializzata per minorenni, e cioè una casa famiglia gestita da operatori qualificati in grado di realizzare uno specifico programma i cui termini e modalità dovranno essere illustrati al figlio ed ai genitori. In particolare la durata della residenza transitoria sarà stabilita in relazione ai tempi evolutivi del bambino e della sua famiglia; saranno previsti percorsi psicoeducativi adeguati alle esigenze del bambino; incontri calendarizzati con entrambi i genitori; incontri di sostegno psicologico con la coppia genitoriale; passaggio graduale del figlio verso la residenza del genitore precedentemente rifiutato; ripristino graduale della relazione tra figlio e l’altro genitore.
In tale frangente sarà da considerare l’opportunità di sospendere temporaneamente i rapporti tra il figlio ed il genitore favorito onde evitare influenzamenti che ostacolino la ripresa dei rapporti con il genitore rifiutato.
Gli sviluppi di tale processo saranno riferiti all’autorità giudiziaria tramite resoconti del servizio sociale competente che si interfaccerà con la struttura specializzata.
7. Incontri in spazio neutro
A seconda dei casi, il programma di incontri in spazio neutro prevede operatori esperti che, utilizzando apposite tecniche e strumenti, svolgano un ruolo di facilitatori della relazione con entrambi i genitori. In linea generale questi programmi devono svilupparsi in un continuum che dallo spazio neutro porti gradualmente verso periodi di permanenza presso l’abitazione del genitore precedentemente respinto. La frequenza degli incontri non dovrebbe mai essere inferiore ad uno per settimana, prevedendone preferibilmente almeno due. Fondamentale per la buona riuscita di questi programmi, che si svolgono nell’ambito del regime giuridico stabilito dal provvedimento del giudice, è che siano: gestiti da operatori specializzati; svolti in luoghi appositamente attrezzati; calendarizzati garantendone frequenza e continuità; puntualmente relazionati all’autorità giudiziaria.
8. Trattamento sanitario sul minore
L’esperienza conferma che a) la durata del conflitto familiare, b) la intempestività dei tempi della giustizia, c) le fasi dello sviluppo psicofisico del bambino producono per lo più un consolidamento potenzialmente irreversibile del deterioramento dei sentimenti, degli atteggiamenti, delle capacità di comunicazione del figlio con il genitore di solito non convivente dovuto al conflitto familiare da lui vissuto in modo distorto.
Un trattamento, inteso nelle forme del sostegno psicologico e/o psicoterapico, ove finalizzato a far acquisire al minore maggior consapevolezza delle proprie relazioni familiari, quale unico intervento potrebbe risultare inefficace innanzitutto per mancanza di motivazione al cambiamento, tanto più se il bambino continua a subire il condizionamento del genitore che ha alimentato la sua avversione nei confronti dell’altro nel corso dell’intervento, sino a poter provocare, talvolta, paradossalmente una cronicizzazione del rifiuto. Per tali motivi sono da preferire interventi alternativi quali quelli rappresentati ai punti 6 e 7.
9. Trattamenti sanitari etero-indotti sui genitori
Sulle prestazioni sanitarie etero-indotte, nello specifico sostegno psicologico e psicoterapia, si richiama l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone, considerando la persona soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che lo riguardano per l’attuazione del diritto alla salute.
10. Ruolo e funzione dei servizi socio sanitari
L’esperienza dimostra l’impossibilità per il servizio sociale territoriale di svolgere con successo la duplice funzione di controllo dell’attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e di aiuto e presa in carico della famiglia conflittuale ed alienante, che richiede un setting neutrale e non giudicante. Va poi ricordato che i servizi spesso mancano di personale specializzato per le situazioni di grave conflittualità familiare o per i casi di alienazione parentale, né dispongono di spazi neutri appositamente organizzati.
Queste considerazioni inducono a ritenere preferibile che il servizio sociale mantenga per sé le funzioni di vigilanza contemplate dal mandato giudiziario e deleghi a strutture neutrali e specialistiche lo svolgimento di un progetto d’intervento maturato al di fuori del processo sulla base del consenso informato delle persone interessate.
Lo spazio extraprocessuale previsto dall’art. 337 octies co. 2 c.c. può essere funzionale non solo alla mediazione familiare ma anche all’avvio di un progetto di sostegno – ed eventualmente di cura – maturato e condiviso con le persone interessate da operatori specializzati organizzati in una struttura apposita. Dette strutture possono coincidere con quelle deputate all’accoglienza del minore durante il periodo di transizione di cui al punto 6 e all’effettuazione degli incontri in spazio neutro di cui al punto 7.

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