Cassazione Penale, SS.UU., sentenza n. 14426/19, Pres. Domenico, Rel. Rago
«La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una
prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha
l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della
sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».
«Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola
lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del
pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non
ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del perito».
«Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove
dichiarative, sicchè, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della
sentenza di assoluzione, il giudice di appello – nel caso di riforma della suddetta
sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime – ha l’obbligo di
procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l’esame del consulente».

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