Cassazione Civile, ordinanza n. 26352 depositata il 7 settembre 2022, Pres. Rel. Acierno

Con termo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’omesso accertamento della consonanza al caso in esame delle risultanze della consulenza d’ufficio, sostanzialmente fondata sulla scientificità della PAS.

La censura è radicalmente inammissibile in quanto volta a contestare l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’Appello, sull’esistenza e reiterabilità dei comportamenti impeditivi dell’esercizio del diritto di visita da parte del padre, fondato sull’acquisizione di fatti concreti, nella loro materialità neanche contestati dalla ricorrente, mediante la negazione di scientificità di una teoria scientifica astratta, ritenuta il fondamento acritico della decisione. La censura si fonda sulla dedotta adesione meramente ipotetica ad una teoria scientifica della decisione come se ne costituisce la conseguenza logica. Si tratta di una deduzione del tutto astratta e disancorata dall’accertamento svolto e dalla ratio decidendi che poggia sul comportamento impeditivo e sull’effetto pregiudizievole per la minore di questa reiterata assenza della figura paterna.

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