Il Perito/CTU deve redigere, al termine di ogni incontro, un verbale di operazione peritale.
L’art. 131 c.p.p. cita:

Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Mentre il 137 c.p.p. cita:

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

Si ricorda che il Perito/CTU ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale, così come il CTP incaricato dal P.M. durante le Indagini Preliminari.

Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp

Condividi questo post

By Published On: 7 Gennaio 2016Categories: Metodologia Peritale0 Comments on Come si Redige un Verbale di Operazione Peritale?Tags: , , Last Updated: 7 Gennaio 2016

Leave A Comment

Post correlati

Total Views: 2.789Daily Views: 4