Articolo a cura dell’Avv. Margherita Corriere, Foro di Cosenza, Presidente AMI sez. distr. CZ
Il Tribunale di Cosenza ancora una volta si pronuncia su un caso di grave alienazione parentale.
Interessante la sentenza emessa il 18 ottobre 2017 scorso dalla seconda sezione civile del Tribunale di Cosenza – Presidente dr.ssa Viteritti, Giudice rel. Dr. Palma – in merito ad un caso di grave alienazione parentale. In un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio si doveva decidere sull’affidamento ed il collocamento del minore che presentava delle criticità affettivo relazionali nei confronti della madre. Ed infatti nel caso in esame il figlio tredicenne della coppia , da oltre tre anni, manifestava nei confronti della figura genitoriale materna un “distacco fisico ed emotivo riempito da sentimenti di rabbia ed ostilità”coinvolgenti tutto il ramo parentale materno.
Espletata una ctu , il consulente d’ufficio perveniva alla conclusione – fatta propria dal Tribunale che aveva anche esperito l’ascolto del minore tramite il giudice relatore a ciò delegato – che si era in presenza di un caso molto grave di alienazione parentale azionata dal padre e che pertanto il rifiuto opposto dal ragazzo nei confronti della madre era causato dalle continue interferenze del padre e del contesto familiare paterno dove il ragazzo ormai da anni era inserito.
Nel caso in oggetto peraltro si era accertato che il condizionamento del ragazzo era anche percepibile dall’inconsistenza delle motivazioni con cui giustificava il suo totale ripudio della madre. Ed infatti spiegazioni così banali avrebbero potuto giustificare una preferenza per l’ambiente paterno piuttosto di quello materno , ma non certo il rifiuto assoluto della figura materna dal figlio totalmente rinnegata
D’altra parte immotivata è pure l’ostilità nutrita dal ragazzo nei confronti del ramo parentale materno , a suo dire “schierati contro di lui” , senza però fornire una congrua ed idonea giustificazione in tal senso.
Il Tribunale evidenzia come , da una parte, si ha un padre con una personalità molto manipolativa e che non perde occasione per denigrare e annullare la madre agli occhi del figlio che ormai vive un rapporto fusionale-simbiotico con il padre e , dall’altra, una madre che , suo malgrado, ha favorito il processo di alienazione parentale con una condotta passiva, incapace di riconquistare con modalità propositive la fiducia e l’affetto del figlio , nei confronti del quale ha spesso utilizzato solo toni di rimprovero, acuendo in tal guisa nel ragazzo l’ostilità nei suoi confronti.
Il rapporto disfunzionale che si è creato nel tempo ha provocato nel minore un grave disagio psichico, con tratti di ansia, rabbia e aggressività , nonché difficoltà affettivo-relazionali e spunti paranoidi .
Nel caso di specie, pertanto il Tribunale in considerazione del grave nocumento che era stato arrecato al minore dalle condotte gravemente alienanti ed ostacolanti del padre, che aveva annullato la figura materna, provocando nel figlio tredicenne gravi disturbi psicologici e affettivo-relazionali , non essendoci i presupposti né per un affidamento condiviso, né per un affidamento esclusivo ad uno dei due genitori, inidonei per motivi diversi e anzi citati, ha affidato il minore ai servizi sociali competenti per territorio , con collocamento prevalente nella residenza paterna e ampliamento dei tempi di permanenza presso la madre, incaricando i servizi sociali di monitorare gli incontri madre –figlio e fornire, altresì, idoneo supporto psicologico al minore
Condivisibile la motivazione e la decisione del Tribunale di Cosenza che ha disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali attesa la dimostrata carenza di idoneità genitoriale del padre , che , nel demolire la figura genitoriale materna, con il suo agito manipolativo ostacolante del rapporto madre-figlio , ha provocato gravissimi disagi psichici al minore.
La sentenza del Tribunale di Cosenza fa riferimento nella sua ampia ed esaustiva motivazione alla famosa sentenza della Cassazione n.6919/2016, che fa rilevare come tra i requisiti di idoneità genitoriale ricopre una grande importanza la capacità di garantire la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, onde tutelare in maniera effettiva ed adeguata il diritto del minore alla bigenitorialità e ad una sua sana ed equilibrata crescita psicofisica; è infatti importante per la prole poter intrattenere sereni rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali.
Nel caso di specie, tra l’altro, non si è disposto il cosiddetto “rimedio elettivo” in caso di alienazione parentale dell’immediato allontanamento del minore dal genitore alienante, atteso che , data l’età del minore (tredici anni) , “lo sradicamento dal contesto familiare paterno e il collocamento in ambiente neutro potrebbero alimentare i sentimenti di rabbia che il minore nutre nei confronti della madre” , con il concreto pericolo di causare al ragazzo ulteriori danni psichici.
D’altra parte il Tribunale non ha potuto disporre l’inversione del collocamento, sistemandolo presso la madre (che tra l’altro nemmeno aveva effettuato richiesta in tal senso), sempre per tutelare il minore dall’insorgenza di ulteriori problematiche psicologiche dovute alla contingenza della situazione di totale rifiuto della figura materna, vista come ostile e nemica.
Il padre, ex art. 709 ter c.c., oltre che venire ammonito dal tenere nel prosieguo condotte ostative del rapporto e delle frequentazioni madre-figlio, veniva condannato al risarcimento danni sia nei confronti del figlio, in quanto aveva violato gravemente il suo fondamentale diritto alla bigenitorialità , deprivandolo della figura genitoriale materna, sia nei confronti della madre per le presumibili sofferenze sofferte per il “distacco fisico ed emotivo dal figlio “, danni che è stato ritenuto equo liquidare , per ciascuno , rispettivamente, in euro 5000,00.
Urge che i genitori prendano coscienza che la prole non deve mai fare ingresso nelle loro conflittualità e nelle loro battaglie legali, che, anzi , devono essere mitigate e rese il più civili possibili nell’interesse dei figli, che , per una loro sana crescita, necessitano della costante e matura vicinanza di entrambi i genitori, che hanno il dovere di assisterli, curarli, educarli, istruirli e in primis amarli in maniera matura e non egoistica trascinandoli nel giogo di relazioni disfunzionali che possono provocare gravissimi disagi psicologici e affettivo-relazionali ai minori che potranno portarne i segni indelebili nell’anima per tutta la loro vita. E noi avvocati matrimonialisti abbiamo non solo il dovere deontologico, ma anche etico di essere prima dei difensori e patrocinanti dei nostri assistiti –madri o padri che siano – i difensori dei figli e dei loro diritti inviolabili ed imprescindibili per un loro sano e armonico sviluppo psicofisico.
 

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