Articolo a cura dell’Avv. Margherita Corriere, Foro di Cosenza, Presidente AMI sez. distr. CZ.
COORDINATORE GENITORIALE : CARATTERISTICHE E TIPICITA’ DELLE SUE FUNZIONI
Compito del coordinatore genitoriale è facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati o divorziati che , pur avendo le capacità educative, sono altamente coinvolti nelle dinamiche conflittuali da non riuscire ad essere lucidi per una matura e adeguata gestione della prole in regime di affidamento condiviso.
Il coordinatore genitoriale dovrebbe essere quindi un soggetto terzo, imparziale che aiuta le parti ad attuare il programma di genitorialità ,nell’ambito dell’incarico disposto , da una parte, evitando le conseguenze dannose del conflitto sui figli e, dall’altra, favorendo la cooperazione tra i genitori e riducendo i contrasti e il loro ricorrere con assidua frequenza all’autorità giudiziaria.
Il suo è pertanto un approccio professionale strutturato per mezzo del quale si assistono i genitori con elevato grado di ostilità al fine di attuare dei programmi di risoluzione dei forti contrasti e ricostituire una responsabile genitorialità rispondente alle esigenze della prole così da tutelarli dai danni ai quali vengono esposti nella quotidianità dagli scontri genitoriali.
La Coordinazione genitoriale si può definire in sostanza come un processo di ADR multidisciplinare che ha la finalità di rispondere adeguatamente alle esigenze delle problematiche genitoriali , offrendo una guida competente da parte di professionisti che devono essere formati sulle questioni relative al piano genitoriale e agli accordi di separazione, attenzionando in primis sempre l’interesse preminente della prole.
Sua finalità è pertanto l’interesse del minore coinvolto, suo malgrado, nel conflitto genitoriale; l’intervento verterà e rimarrà sempre centrato sul benessere psicofisico del bambino a cui deve essere garantita la più ampia tutela. A tal uopo il coordinatore genitoriale supporterà i genitori litigiosi onde dirimere e superare i contrasti una volta che il giudice abbia disposto i provvedimenti inerenti l’affidamento e tutte le altre questioni attinenti alla prole.
Il Coordinatore genitoriale deve essere una figura super partes ; è dunque importante che non abbia avuto precedentemente alcun rapporto con la coppia genitoriale in qualità di consulente legale, terapeuta , consulente tecnico di parte , consulente tecnico d’ufficio o mediatore familiare; potrà dare assistenza al giudice, ma esclusivamente nell’ambito del proprio ruolo, senza pertanto diventare un vero e proprio suo perito e fornire consulenza medico-legale o psicologica sui figli e sulla famiglia di cui si sta occupando.
In particolare, si differenzia dalla figura del mediatore familiare: infatti mentre il coordinatore genitoriale ha un ruolo attivo di supervisore, moderatore, con funzione di assistenza, controllo e organizzazione , il mediatore familiare non assume alcuna autorità di decisione, che rimane invece prerogativa dei genitori. Pertanto hanno campi ben separati: il mediatore si attiva primariamente nella fase della formazione degli accordi, il coordinatore, invece, si cura specificatamente di seguire e supportare la coppia genitoriale nella fase di esecuzione del programma stabilito, quale che ne sia la fonte, giudiziale o concordata inter partes.. Si è, pertanto, al cospetto di settori diversi di azione e di competenze e professionalità che vicendevolmente si possono coadiuvare , senza interferire nelle loro sfere di azione, in nome di un sostanziale e non solo formale interesse prevalente del minore.
Di solito è il giudice che dispone l’incarico di un coordinatore genitoriale durante il processo di separazione o successivamente anche in ogni altro procedimento relativo all’affidamento della prole. In tali casi i poteri del Coordinatore derivano direttamente dal provvedimento giudiziario; può accadere invece che l’incarico derivi dalla sottoscrizione di un libero accordo tra i genitori al fine di dirimere la querelle sulla gestione dei figli derivanti dal loro alto tasso di conflittualità.
Il coordinatore genitoriale ha come compito precipuo quello di far rispettare il piano genitoriale in tutti i suoi aspetti di fondamentale importanza per la prole, quali quelli relativi alla salute, istruzione, educazione e sviluppo socio-affettivo. Nel caso dovesse ravvisare dei gravi rischi per i minori ( violenza, abusi, maltrattamenti etc. ) adotterà a loro tutela le opportune misure ed in primis la segnalazione del problema alle autorità giudiziarie competenti e ai servizi sociali, anche se non si prospettasse una vera e propria fattispecie di reato.
IL COORDINATORE GENITORIALE E LE LINEE GUIDA DELL’ASSOCIATION OF FAMILY AND CONCILIATION COURTS
La figura del coordinatore genitoriale, originaria degli USA, ove nasce negli anni 90, quale “parenting coordinator” ottenendo un grande successo, è finalizzata a tutelare i figli minori, che potrebbero subire gravi danni psicologici dall’essere sottoposti ai costanti scontri dei genitori separati . Adotta, da un lato, gli strumenti fondamentali per ripristinare l’equilibrio familiare, dall’altro – con l’ accordo delle parti e/o l’autorizzazione del giudice – assume., a tutela dei minori, scelte e determinazioni nelle situazioni nelle quali è impossibile giungere a risoluzioni mediate.
Nel 2005 su tale argomento sono state redatte le linee guida dell’ Association of Family and Concilation Courts (AFCC) , risultato di un lavoro interdisciplinare svolto a livello internazionale , nonché utilizzate anche in diversi stati europei e, recentemente in Italia da alcuni tribunali. Queste linee guida in larga massima non costituiscono delle regole vincolanti, bensì delle importanti raccomandazioni e dei suggerimenti per il professionista in merito alle condotte da adottare. Pertanto rappresentano un modello ad ampio spettro da assumere come ideale tutoraggio nell’esplicazione dell’attività . La loro finalità è diffondere buone prassi , competenze e formazione altamente specializzata nel settore.
Nella maggior parte delle linee guida viene utilizzato il termine “dovrebbe” che denota che quanto indicato nella prescrizione è molto auspicabile e che pertanto al coordinatore genitoriale è concesso agire in difformità da queste esclusivamente per motivi giustificati dall’interesse della prole. È usato invece molto di rado il termine “deve” , che invero è proprio di quelle linee guida di più alta cogenza : in tali casi al Coordinatore genitoriale non rimangono margini di discrezionalità per agire diversamente da come ivi indicato.
Esempi di linea guida inderogabili da parte del coordinatore sono la prima e la quinta. Ed infatti la Linea Guida I afferma che il Coordinatore Genitoriale deve essere qualificato, istruito e formato , deve continuare a crescere professionalmente tramite la formazione continua e deve avere comunque una ottima formazione nelle dinamiche familiari delle separazioni e dei divorzi e nelle specifiche procedure giudiziarie di coordinazione genitoriale .La Linea Guida V, altresì, dispone che il Coordinatore Genitoriale deve sempre segnalare i casi sospetti di abusi o maltrattamenti su minori alle competenti autorità al fine di salvaguardarli da rischi e pericoli.
In Italia l’interesse verso questa nuova figura ha appassionato soprattutto un gruppo di studio presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica dell’Università La Sapienza di Roma, che, successivamente, si è confrontato in maniera pragmatica con diversi tribunali al fine di avviare un progetto sperimentale di alcuni programmi di coordinazione genitoriale e valutarne l’impatto e l’efficacia concreta.
LA RECENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA DI MERITO IN TEMA DI COORDINATORE GENITORIALE
Tale figura , da poco utilizzata in Italia , ha destato molto interesse e anche una accesa dialettica soprattutto dopo due provvedimenti, rispettivamente del 2016 e del 2017, che hanno introdotto il supporto del coordinatore genitoriale in casi di genitori molto litigiosi che non riuscivano a mettersi d’accordo sulla gestione della prole, provocando disagi evolutivi ai minori.
Il primo è un decreto che è stato emesso dalla IX sezione del Tribunale di Milano (Trib. Milano 29 luglio 2016) – Presidente rel . est. Laura Cosmai – ; nel caso in esame due genitori separati non riuscivano a gestire in modo adeguato il rapporto con la figlia minore , che secondo il ctu nominato dal Tribunale , a causa dell’elevata conflittualità genitoriale , era a rischio evolutivo per il suo sviluppo psicofisico. In particolare, il padre lamentava comportamenti inadeguati da parte della madre, che, a sua volta, aveva richiesto l’affidamento esclusivo della minore; ma il Collegio , all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, disponeva l’affidamento condiviso, prevedendo però l’inserimento della figura del coordinatore genitoriale. Ed infatti il ctu aveva rilevato che “il migliore regime di affidamento è quello condiviso , in modo da garantire sia al padre che alla madre l’esercizio di una genitorialità completa , anche tenendo conto delle esigenze psicologiche della minore che vanno nel senso di una fruizione adeguata della coppia genitoriale”.
Il Collegio aveva evidenziato, a seguito della CTU, che i genitori, nonostante il loro peculiare conflitto , sembrava avessero compreso che bisognava mutare i loro comportamenti a tutela della figlia che aveva diritto ad una “equilibrata crescita psicofisica “.
E , pertanto il Tribunale, nella consapevolezza che , malgrado la conflittualità, padre e madre della minore avessero le buone competenze genitoriali e le capacità di comprendere il ruolo decisivo che una buona relazione tra i medesimi avrebbe potuto ricoprire allo scopo di evitare nella minore il rischio evolutivo, sentiti i consulenti, con l’accordo delle parti anche nell’individuazione del professionista , nominava un coordinatore genitoriale, quale figura maggiormente idonea a sostenerli nell’attuazione di un progetto di genitorialità condivisa , disponendo che il suo incarico venisse formalizzato con i genitori entro 45 giorni .
Nel decreto vengono indicati in maniera analitica i suoi compiti, tra cui, in particolare, quello di salvaguardare i rapporti tra i genitori e la minore,fornendo le opportune direttive correttive di eventuali comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita e “autonomizzazione “della figlia dalle figure dei genitori e di coadiuvarli nelle scelte in tema di salute , di educazione della minore e di rispetto del calendario relativo alle modalità dell’esercizio di visita da parte del genitore non collocatario. Veniva stabilita la durata in carica del coordinatore in due anni , con onere a carico dei genitori del suo compenso.
Recentemente , nel maggio 2017 anche il Tribunale di Mantova (Trib. Mantova prima sezione civile 5 maggio 2017 ) – Pres. Est. Bernardi – nell’ambito di una sentenza di separazione , in presenza di genitori molto conflittuali, ha disposto il ricorso alla figura del coordinatore genitoriale con il compito di monitorare lo svolgimento dei rapporti genitori /figli e disporre eventuali correzioni a condotte genitoriali anomale e contrarie ai bisogni della prole. In tale caso il Tribunale disponeva l’affidamento condiviso, rilevando che non sussisteva inidoneità genitoriale che potesse indurre a ricorrere all’affidamento esclusivo, ma esisteva solo una elevata conflittualità . Il tribunale quindi, aderendo a quanto prospettato dal ctu, nominava un coordinatore genitoriale , con compenso a carico dei genitori , con mandato in scadenza al 31 gennaio 2018 e con il compito di relazionare sulla sua attività al Giudice Tutelare. In particolare al coordinatore genitoriale veniva affidato l’incarico di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando sul rispetto del calendario delle visite del padre alla prole e, in caso di disaccordi,di assumere le decisioni opportune a tutela dei minori, nonché di controllare le relazioni genitori /figli al fine di fornire al padre e alla madre le dovute indicazioni correttive di loro comportamenti disfunzionali.
RIFLESSIONI CRITICHE
A questo punto sorge spontanea una domanda: nel nostro ordinamento l’art. 337 c.c. pone a carico del Giudice Tutelare il dovere di vigilanza sull’osservanza da parte dei genitori della modalità e delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori separati . Il coordinatore genitoriale , non previsto dal nostro codice, in che posizione si dovrebbe collocare rispetto al Giudice Tutelare? Che tipo di vigilanza gli spetta in concreto rispetto a quella normativizzata propria del G.T.? Certamente il coordinatore genitoriale non si può sovrapporre ai suoi poteri e ai suoi compiti; potrebbe essere visto invece come una sorta di suo particolare ausiliario, che lo relaziona sui casi che necessitano di una costante supervisione a causa dell’ elevato tasso di conflittualità della coppia genitoriale che potrebbe nuocere ad una sana crescita psicofisica della prole. Sembra infatti muoversi in questa direzione la sentenza del Tribunale di Mantova che incarica il Coordinatore genitoriale di redigere una relazione informativa su tutta la sua attività al Giudice Tutelare.
Inoltre si pone la querelle del compenso del coordinatore genitoriale : questo spetta ai genitori conflittuali. Ma chi dispone il quantum di tale compenso? Viene pattuito tra coordinatore e genitori in base a quali parametri? Sarebbe opportuna una sua regolamentazione unitaria . E poi ci si chiede chi pagherà il compenso se la coppia è indigente e ammessa al patrocinio a spese dello stato? Sicuramente non sarebbe in grado di sostenere il costo del compenso del coordinatore genitoriale , il cui incarico, tra l’altro, dura solitamente da uno a due anni. Eppure è ovvio che anche i meno abbienti possono essere genitori conflittuali per i quali ncessiti tale vigilanza. Occorre pertanto organizzarsi adeguatamente, utilizzando personale esperto e formato appartenente ai servizi socio sanitari, idoneo ad assumere tale incarico e seguire e guidare gratuitamente le coppie genitoriali bisognevoli di tale supporto.
IN CONCLUSIONE
Recentemente anche presso i tribunali italiani ci si avvale di una nuova figura professionale, il coordinatore genitoriale, con il compito di monitorare e sorvegliare i comportamenti di quei genitori che, benché dotati di buone capacità educative ed affettive verso la prole, a causa della loro accesa conflittualità , non hanno la giusta lucidità per tutelare il benessere psicofisico dei loro figli, con il rischio di procurare loro dei gravi disagi e danni evolutivi.
Suo compito è ridurre o meglio eliminare la conflittualità che obnubila la mente dei genitori che , anteponendo vecchi rancori , perdono di vista gli interessi della prole.
In tali casi pur rimanendo in affidamento condiviso, i genitori sono dei “sorvegliati speciali” del coordinatore che controlla e vigila il loro approccio al progetto genitoriale in tutti i suoi aspetti, verificando se vengono rispettate le condizioni relative ai bisogni educativi della prole e alle loro esigenze di salute, cura e assistenza , al fine di garantire loro una sana crescita affettivo – relazionale.
La concreta efficacia pragmatico – giuridica di tale nuova figura professionale, che guida e controlla l’operato di genitori altamente conflittuali, potrà essere verificata nel tempo, studiando ed analizzando i risultati che si saranno ottenuti a tutela dei minori , che da sempre rappresentano i soggetti più vulnerabili che devono essere adeguatamente salvaguardati nel loro processo evolutivo affettivo – relazionale.

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