Capita molto spesso di essere nominati CTU in un procedimento civile nell’ambito delle separazioni, divorzi e affidamento dei figli. Nello specifico viene chiesto al CTU, in sintesi, di valutare l’idoneità genitoriale di entrambi i genitori.
Prima della nomina o successivamente, il CTU “scopre” che, parallelamente al contenzioso civile, è in piedi uno penale (solitamente indagini preliminari della Procura) a carico di uno dei due genitori.
Questi sono i casi più complessi. Scopriamo le criticità.

Prendiamo questo esempio:
– CTU idoneità genitoriale (ambito civile)
parallela a
– indagini preliminari nei confronti del padre per ipotesi di abusi sessuali nei confronti del figlio (ambito penale).

Il CTU si troverebbe a dover effettuare una valutazione dell’idoneità genitoriale, da un punto di vista psicoforense, nei confronti del:
– padre, ma è contemporaneamente sotto indagine per ipotesi di abusi sessuali nei confronti del figlio
– madre, ma è, ad esempio, colei che ha sporto denuncia dopo aver raccolto le dichiarazioni del figlio

Quindi il CTU dovrebbe valutare l’idoneità genitoriale su quali basi? Se è vero che i procedimenti penali e civili corrono (eufemismo) paralleli e sono distinti e separati, è altrettanto pacifico ritenere che, da un punto di vista almeno psicoforense, la situazione è schizofrenica:

– se il CTU valuta idoneo, da un punto di vista genitoriale, il padre, la possibile conseguenza è un suo rinvio a giudizio nel penale. E’ vero che esiste la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, ma il paradosso rimane.
–  se il CTU valuta non idoneo, da un punto di vista genitoriale, il padre, la possibile conseguenza è un’archiviazione del procedimento penale.
– se il CTU valuta non idonea, da un punto di vista genitoriale, la madre, la possibile conseguenza è che la denuncia sporta possa rientrare nell’alveo di una generica e/o specifica incapacità genitoriale per cui il genitore denunciante/protettivo si troverebbe ad essere giudicato negativamente avendo sporto denuncia. Ancora paradossi pericolosi.
– se il CTU valuta idonea, da un punto di vista genitoriale, la madre, la possibile conseguenza è che la denuncia sporta assuma maggiore valore proprio in virtù del giudizio di capacità.

E’ pacifico ritenere che l’ambito civile è inquinato dall’ambito penale e che qualsiasi valutazione assuma il CTU possa essere strumentalizzata ed utilizzata sia in ambito civile sia in ambito penale.

A chi sostiene “penale e civile sono ambiti distinti e separati. il CTU deve fare le sue valutazioni non tenendo in considerazione il penale”, rispondo così:

– allora perché nel PCT (fascicolo telematico) sono presenti gli atti del penale ancora in corso?
– allora perché nei quesiti peritali possono esserci dei riferimenti all’ambito penale?
– allora perché nessun Giudice si sognerebbe di disporre una frequentazione libera tra figlio e genitore sotto procedimento penale per abusi sessuali/maltrattamento, ma, solitamente, vengono disposti i famigerati ed improbabili “incontri protetti”?

Nemmeno la riforma Cartabia ha sciolto questi nodi. Anzi, ha peggiorato la situazione.

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