No, non esiste. Eppure negli atti difensivi e, addirittura, nei provvedimenti giudiziali si parla di “diritto di visita del padre o della madre” di incontrare/vedere/frequentare il figlio.
Non c’è definizione più aberrante e umiliante: diritto di visita.
Secondo questa impostazione teorica, dunque, esisterebbe un diritto del genitore di far visita al figlio.
Entriamo nel merito:
#1 – Non esiste per legge alcun diritto del genitore di “visita” al figlio. Il genitore ex art. 30 della Costituzione:
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
In realtà, è diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ex art. 337-ter c.c.
Quindi esiste il diritto di “frequentazione” non è del genitore, ma del figlio.
#2 – Nel Codice Civile non si trova in nessun articolo il riferimento al termine “visita”. Un’espressione volgare e gergale che sminuisce implicitamente la funzione genitoriale.
Il genitore fa visita al figlio o frequenta il figlio?
Diritto di visita rimanda ad un ruolo genitoriale marginale e relegato: una persona fa una visita all’abitazione di un’atra per poco tempo e ogni tanto, mentre un figlio ha bisogno che il genitore sia presente in modo “equilibrato e continuativo”.
A mio avviso, soprattutto gli Avvocati dovrebbero iniziare ad abolire la definizione “diritto di visita” nei propri atti processuali.
Se un Avvocato fa ricorso per tutelare il “diritto di visita” del cliente, il Tribunale gli concederà le briciole, appunto dei turni di visita.
Se un Avvocato fa ricorso per tutelare il diritto del figlio del cliente di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori è un altro procedimento.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp
Condividi questo post
One Comment
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
Ciao Giuseppe, i tuoi articoli sono sempre molto interessanti, questo (seppur in generale condivisibile) ha alcune piccole lacune a mio avviso.
Il diritto di visita è definito nell’ordinamento italiano, in ben 2 leggi di recepimento di convenzioni internazionali:
è stato definito come il diritto “che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza” (art.3 comma 1 lettera b) della “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori” del 1996, ratificata in Italia con Legge 18 GIUGNO 2015, N. 10); simile definizione, “il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo”, è riportata nella legge 15 gennaio 1994 n. 64 di ratifica della “Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori “
Di fatto il problema nasce dall’ignoranza delle lingue (l’inglese “access” tradotto con visita, ma in altre traduzioni in altre lingue è andata meglio) e retaggi del passato.
L’articolo ben chiarisce l’obbligo dovere costituzionale dei genitori e il diritto del figlio a relazioni dirette e regolari con i genitori.
Fintanto che però la magistratura continua (alimentata dalle imprecisioni degli Avvocati) a interpretare le disposizioni costituzionali in modo tutto loro non se ne esce.
Il grande problema è il desiderio della magistratura di sostituirsi al legislatore per il tramite della giurisprudenza. Nascono pertanto mostri giurisprudenziali sulle fondamenta traballanti di leggine mal pensate e peggio scritte.
La legge 54/06 è naufragata per ideologia diffusa fra i magistrati nel voler entrare nella vita privata delle persone. Un’altra similare a poco servirebbe.
Cercano di giustificare le storture nate usando termini altisonanti tipo “Joint legal custody”, palliativi, eufemismi, per dare un senso allo stravolgimento del significato delle parole originali e degli originali intenti di garanzia di parità fra i genitori e di tutela dei diritti dei minorenni.
Di fatto la responsabilità genitoriale è un istituto ormai vuoto, privo di ogni contenuto e, proprio per questo, intoccato e intoccabile, tanto non serve a nulla.
Occorre pertanto introdurre altri concetti (tipo il collocamento) poiché l’affidamento perde il proprio significato originario ed assume praticamente quello di responsabilità genitoriale. Storture su storture che dovremmo far arrivare alla CEDU forse per cambiar qualcosa.