La Convenzione di Istanbul (convertita nella L. 77/13) all’art. 48/1 recita:

1 – Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Ciò significa che è vietata qualsiasi forma di mediazione tra le parti (tra i genitori) nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

Eppure ancora oggi è presente un approccio, da parte di taluni operatori giudiziari e sanitari, di intervenire a gamba tesa nella coppia genitoriale, confondendo la conflittualità con la violenza, presunta o accertata che sia.

Purtroppo assistiamo in talune circostanze ad un inaccettabile esercizio indebito di potere pretendendo che i genitori debbano mediare le loro posizioni. Tradotto, uno dei due genitori dovrebbe ritirare la denuncia, ad esempio, per ipotesi di reato ex art. 572 c.p. (maltrattamento in famiglia) in nome di un non meglio specificato e chiaro “interesse del figlio”.

Sì, proprio così. C’è chi chiede al genitore denunciante di ritirare la denuncia così da giungere ad un compromesso con l’ex partner.
La violenza allegata si confonde così con la conflittualità generando un potenziale pericolo per il genitore denunciante e per il figlio.

Inaccettabile.

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By Published On: 16 Giugno 2022Categories: Separazioni e Affidamento0 Comments on Genitore, devi ritirare la denunciaTags: Last Updated: 16 Giugno 2022

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