1. La mediazione familiare è un intervento sanitario o non sanitario (giudiziario)?
Il decreto del 19 luglio 2016, n. 165 (parametri equo compenso) annovera la mediazione familiare nella categoria “Psicologia Clinica” per cui si evince la finalità sanitaria di tale istituto (punto 5):
2. Il Decreto interministeriale del 27/10/2023 n. 151 – Ministero delle imprese e del made in Italy – ha finalmente regolamentato l’istituto della Mediazione Familiare.
L’Articolo 2 recita:
1. Il mediatore familiare e’ la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta’ relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
2. La professione di mediatore di cui al comma 1 e’ esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
In pratica, per poter ricevere un incarico di mediatore familiare ex art. 473-bis-10 c.p.c. bisogna essere iscritti all’elenco presso ogni tribunale ex art. 12 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In questo elenco afferiscono non solo psicologi, ma anche, ad esempio, avvocati e assistenti sociali.
Quindi la mediazione familiare se la svolge uno psicologo ha una finalità sanitaria, mentre se la svolge un avvocato non ha una finalità sanitaria? Ma la domanda è pacifica: quindi la mediazione familiare cos’è precisamente? Una Consulenza Tecnica di Parte, a prescindere da chi la svolge, non ha una finalità sanitaria, così come una CTU.
3. Mediazione familiare e consenso informato sanitario
La mediazione familiare se svolta da uno psicologo sottostà all’Art. 24 (e 31) del Codice Deontologico per cui è necessario acquisire il consenso informato sanitario. Per le altre professioni NON sanitarie, non è prevista l’acquisizione del consenso informato.
4. Mediazione familiare e figli
Nella mediazione familiare è previsto il coinvolgimento dei figli? Pare che esistano diverse scuole metodologiche: chi prevede colloqui con i figli, chi no.
Sostengo da sempre il non coinvolgimento dei figli però, in effetti, l’articolo 5 comma 4 del Decreto interministeriale n. 151 prevede la formazione dei mediatori familiari anche in questo specifico ambito: “i) l’intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell’ascolto del minore”.
5. Mediazione familiare e colloquio clinico familiare
In effetti, la mediazione familiare, così come attualmente normata dal Decreto interministeriale, sembra accostarsi maggiormente ad una sorta di psicoterapia familiare con l’aggiunta di aspetti patrimoniali e con l’obiettivo di trovare un accordo tra i pazienti (le parti?). Ma gli aspetti patrimoniali e l’accordo tra i genitori hanno una finalità sanitaria?
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