E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11-8-2023 – il DECRETO 4 agosto 2023, n. 109 che contiene i nuovi criteri di accesso e di mantenimento dell’Albo CTU.
Altra novità, la nuova suddivisione in Categorie dell’Albo CTU che sarà nazionale.
Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonche’ la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121) (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023).
Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023
Leggi l’atto completo (si suggerisce consultazione anche dell’Allegato A).
Art. 4
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni diattuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi
dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualita’ e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale e’ iscritto l’aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attivita’ professionale e’ stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e’ riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purche’ l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita’ di docenza, attivita’ di ricerca, iscrizione a societa’ scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attivita’ professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed e’ sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
7. L’aspirante puo’ essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in piu’ categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
8. Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica e’ valutata dal comitato.
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia’ iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu’ settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall’articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione e’ valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessita’ di soddisfare i requisiti di mantenimento dell’iscrizione previsti dall’articolo 6, comma 1.
2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all’albo prima dell’entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni gia’ fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all’articolo 5, comma 5.
Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp