Qualche contraddizione che si può evincere all’interno dell’ordinanza della Cassazione n, 9691/22:
Pag. 28:
Occorre sul punto evidenziare che il collegio non intende, né potrebbe, sindacare valutazioni proprie della disciplina della psicologia o delle scienze mediche, ma può certo verificarne la correttezza applicativa sulla base di criteri universalmente conosciuti e approvati.
Pag. 29:
Non può essere sottaciuto che quest’ultima [disciplina psicologica], a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e paramatri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica
Quindi prima viene sancito che il Collegio non può sindacare sulla disciplina della psicologia o della medicina, mentre nella pagina successiva viene criticata apertamente la psicologia ritenuta una disciplina, praticamente, poco scientifica.
Sulla critica sferzante sulla psicologia è chiara l’abnorme erroneità di questo personalissimo parere che non trova alcun riscontro nella comunità scientifica. Infatti, la disciplina della psicologia è scientifica, a cominciare, ad esempio, dalla psicoterapia e per finire alla ricerca. Non a caso, la psicologia è una professione sanitaria e la psicoterapia è inserita nei LEA.
Pag. 34:
In conclusione, il collegio osserva che il diritto alla bigenitorialità dell’X, non risulta definitivamente compromesso, nella misura in cui esso predichi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, un’ulteriore fase di recupero attraverso una paziente ripresa dell’opera di assistenza psicologica al minore – e con l’auspicabile ausilio dei difensori delle parti – che implichi anche una adeguata attività psicologica di sostegno alla ricorrente volta a persuaderla dell’inizio di una significativa relazione del padre con il figlio, nell’interesse di quest’ultimo.
Quindi la Cassazione a pag. 29 critica la psicologia, mentre a pag. 34 propone un sostegno psicologico coatto per il figlio e per la madre, addirittura indicando anche gli obiettivi. Ogni trattamento psicologico coatto, anche sotto forma di suggerimento, è da ritenersi illegittimo ex art. 32 della Costituzione e sancito dalla stessa Cassazione nel 2015 e nel 2019. Quindi, ancora una volta, si evince la contraddittorietà dell’ordinanza della Cassazione che da un lato dichiara illegittima la PAS, dall’altra propone soluzioni sanitarie illegittime perché in palese contrasto con il principio del diritto all’autodeterminazione (consenso informato).
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