Quando si tratta l’argomento “violenza sessuale” su minore, in ambito psicoforense, regna una diffusa confusione di ruoli e funzioni.
Cerco in 5 punti di chiarire qualche concetto.
1. Cos’è la SIT?
La SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali) si svolge esclusivamente all’interno delle Indagini Preliminari. Chi le svolge queste indagini? Il Pubblico Ministero (Magistrato), ruolo e funzione differente dal Giudice (altro Magistrato), coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria.
La P.G. per conto del P.M. o quest’ultimo possono nominare un Esperto (Psicologo o Medico) che li “aiuti” a raccogliere la testimonianza del minore presunta vittima di abusi sessuali.
Si faccia riferimento agli artt. 351 e 362 c.p.p.
2. Cos’è l’audizione del minore in Incidente Probatorio?
Siamo sempre all’interno delle Indagini Preliminari. Una delle parti (P.M. o Avvocato) può chiedere di (ri)ascoltare il minore (sentito precedentemente in SIT), stavolta nelle forme garantite dell’Indicente Probatorio (ex art. 392 c.p.p.).
L’Incidente Probatorio è una vera e propria udienza presieduta dal GIP – Giudice per le Indagini Preliminari.
Stavolta è il GIP a nominare un Esperto per “aiutarlo” nella raccolta della testimonianza del minore (ex art. 498 c.p.p.).
L’I.P. viene in gergo anche definito “audizione protetta”, anche se tale termine potrebbe essere utilizzato per la SIT.
3. Che deve fare l’Esperto nella SIT e nell’Incidente Probatorio?
Qui si aprirebbe un dibattito infinito e complesso che non è possibile affrontare in due righe. Basti sapere che, secondo un orientamento scientifico prevalente, l’Esperto dovrebbe essere il solo ad escutere il minore seguendo una metodologia chiara e affidabile. In ogni caso non può esprimere valutazioni sulla personalità del minore, né somministrare test psicologici di qualsiasi genere.
4. Che differenza c’è tra incontrare il minore in SIT/I.P. e in Perizia/Consulenza Tecnica?
Una differenza notevole. Come detto la SIT e l’audizione in Incidente Probatorio servono solo per raccogliere la testimonianza del minore.
La Perizia/Consulenza Tecnica, invece, serve solo per stabilire l’idoneità a rendere testimonianza del minore (ex art. 196 c.p.p.). Nella Perizia/Consulenza Tecnica è consentito l’uso dei test psicologici (caldamente sconsigliati quelli proiettivi) non per la valutazione della personalità del bambino (a che serve?), ma per valutare specifiche competenze rispetto alla capacità a rendere testimonianza.
Per “Consulenza Tecnica” si intende quella per il P.M. ex artt. 359 o 360 c.p.p.
5. Il Perito può dire se l’abuso c’è stato oppure no?
Assolutamente no, in nessun caso. Il compito del Perito non è quello di stabilire la verità dei fatti (competenza del Giudice), ma esprimersi, da un punto di vista scientifico, sulla capacità testimoniale del minore. Sconsigliati sono l’utilizzo dei termini: veridicità, compatibilità, attendibilità, credibilità.
Oltre alla SIT e all’audizione in Incidente Probatorio, il minore può essere ascoltato anche in dibattimento (processo).
In gergo, lo Psicologo/Medico nominato dal P.M. o dal Giudice è anche chiamato “ausiliario”.
In sintesi:
Nelle Indagini Preliminari:
– SIT per il Pubblico Ministero: ex artt. 351 e 362 c.p.p.;
– CT per il Pubblico Ministero: ex artt. 359 e 360 c.p.p.;
– Incidente Probatorio per il GIP (ex art. 392 c.p.p.): audizione del minore (ex art. 498 c.p.p.) e Perizia (ex art. 220 c.p.p.);
Dibattimento (processo):
– Perizia per il Giudice: ex art. 220 c.p.p.;
– Audizione del minore: ex art. 498 c.p.p.
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