L’art. 225 co. 1 c.p.p. cita:
Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
Per cui i CTP, per ogni parte, non possono superare il numero dei Periti.
Nel caso pratico, ad esempio, in una Perizia in cui sia stato nominato un solo Perito, vi sarà un CTP per ogni parte (se nominati).
Due periti, massimo due CTP e così via.
Mentre l’art. 233 co. 1 c.p.p. (Consulenza Tecnica fuori dai casi di Perizia) cita:
Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.
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